ESG: trasparenza e responsabilità per le imprese italiane

Il 10 settembre è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 125 del 6 settembre 2024 che, in attuazione della Corporate Sustainability Reporting Directive n. 2022/2464 (cd. Direttiva CSRD), stabilisce un quadro normativo dettagliato per migliorare la trasparenza e la diffusione da parte delle imprese delle informazioni sugli impatti ambientali, sociali e digovernance delle attività economiche.

L’obbligo di fornire informazioni sulle questioni di sostenibilità è già vigente in Italia, ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016 (oggi abrogato), per determinati enti di interesse pubblico (ovvero banche e imprese di assicurazione e riassicurazione) e si sostanzia nella redazione di una «dichiarazione individuale di carattere non finanziario» (anche detta «DNF»).

Con il provvedimento in commento la DNF lascia il posto ad una nuova rendicontazione con contenuti più ampi e specifici. Dal punto di vista soggettivo sono incluse, infatti, non solo le informazioni relative all’impresa o al suo gruppo, ma anche ai soggetti coinvolti nella cd. catena del valore; dal punto di vista oggettivo i nuovi obblighi informativi riguardano non solo gli impatti dell’operato aziendale sulle questioni di sostenibilità, ma anche le modalità in cui tali questioni influiscono sullo sviluppo e sulle performance aziendali (cd. principio di doppia materialità o doppia rilevanza).

In particolare, le imprese italiane sono ora tenute a inserire nella loro relazione sulla gestione una sezione denominata «rendicontazione individuale di sostenibilità», chiaramente identificabile, nella quale devono essere fornite tutte le indicazioni, anche finanziarie, sulle questioni di sostenibilità. Tra queste informazioni – in linea con i principî di rendicontazione definiti a livello europeo (cd. ESRS) – rilevano (anche) quelle sul personale relative alle condizioni di lavoro (es. orario di lavoro, salario, diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori nonché salute e sicurezza), alla parità di trattamento (es. parità di genere, disabilità e diversità) e ad altri diritti connessi al lavoro (es. lavoro minorile, lavoro forzato, riservatezza). Tali dati devono riguardare non solo la forza lavoro propria dell’impresa, ma anche quella dei rispettivi partner commerciali. Al fine di individuare le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenerle e verificarle, l’impresa deve confrontarsi con i rappresentanti dei lavoratori

La rendicontazione deve essere, inoltre, oggetto di un’attestazione di conformità rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione con l’obiettivo di dare maggiore attendibilità delle indicazioni ivi riportate. 

La rendicontazione di sostenibilità e la relativa attestazione di conformità devono essere redatte e pubblicizzate nei termini e con le modalità previsti dal codice civile per il bilancio nonché sul sito internet dell’impresa o, in mancanza, rese disponibili in formato cartaceo a chiunque ne faccia richiesta.

L’applicazione dei nuovi obblighi di rendicontazione avverrà in maniera graduale nel tempo a seconda dei destinatari e, propriamente, a decorrere dall’esercizio finanziario che inizia il:

– 1° gennaio 2024 (o ad una data successiva), per le grandi imprese e le imprese madri di gruppi di grandi dimensioni, con oltre 500 dipendenti (anche su base consolidata) che siano enti di interesse pubblico (e.g. società quotate, banche, imprese di assicurazione e di riassicurazione);

– 1° gennaio 2025 (o ad una data successiva), per tutte le altre grandi imprese e società madri di grandi gruppi;

– 1° gennaio 2026 (o ad una data successiva), per le piccole e medie imprese quotate, per enti creditizi piccoli e non complessi e per le imprese di assicurazione e riassicurazione captive;

– 1° gennaio 2028 (o ad una data successiva) per le imprese di paesi terzi.

Sono, invece, escluse dal campo di applicazione del provvedimento le microimprese.

Le dimensioni dell’impresa (grandi, piccole e medie, micro) sono individuate nel Decreto in base allo stato patrimoniale, ai ricavi netti e al numero dei dipendenti occupati durante l’esercizio. 

Spetta agli amministratori garantire che la rendicontazione sia redatta in conformità al provvedimento e vigilare sull’osservanza delle relative disposizioni, riferendone all’Assemblea nella relazione annuale.

Toffoletto De Luca Tamajo è a Vostra disposizione per individuare gli ambiti su cui occorre fornire le nuove informazioni (i.e. salute e sicurezza, formazione, orario di lavoro, salario, ecc.) nonchè le azioni concrete da intraprendere per perseguire gli obiettivi ESG

Per maggiori informazioni: comunicazione@toffolettodeluca.it
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