Last Updated on Novembre 8, 2022
Con la Circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, l’Agenzia delle entrate ha finalmente fornito chiarimenti in merito al rapporto tra il limite di non imponibilità di 600 euro per i fringe benefit previsto dall’art. 12 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. «Decreto Aiuti-bis») e quello di 200 euro per il «bonus carburante» previsto dall’art. 2 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, (c.d. «Decreto Ucraina»), chiarendo, tra le altre cose, che:
- i due limiti sono distinti ma cumulabili: pertanto, limitatamente all’anno 2022, è possibile per il datore di lavoro erogare 200 euro in buoni carburante ed ulteriori 600 euro in fringe benefit (compresi ulteriori buoni carburante);
- entro i suddetti limiti, i datori di lavoro possono erogare tali benefit anche ad personam;
- ciascun limite, se superato, comporta l’assoggettamento ad imposte non solo dell’eccedenza ma dell’intero importo erogato, secondo il criterio generale di cui dell’art. 51, comma 3 del TUIR, e ciò anche nel caso in cui la fruizione del bonus carburante o degli ulteriori fringe benefit derivi della conversione di premio di risultato ex art. 1, comma 184 della L. del 28 dicembre 2015, n. 208;
- resta fermo il generale principio di cassa allargata secondo il quale si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del 2023.
L’Agenzia delle entrate ha altresì chiarito che, con riferimento all’erogazione o al rimborso, al dipendente, delle somme per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale ex art. 12 del Decreto Aiuti-bis:
- il datore di lavoro deve acquisire idonea documentazione al fine di giustificare la somma spesa o, in alternativa, una dichiarazione con la quale il lavoratore attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze e in cui riporti gli elementi necessari per identificarle;
- il datore di lavoro deve acquisire anche una dichiarazione che attesti che le medesime spese non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri;
- il giustificativo di spesa può essere rappresentato da più fatture;
- il giustificativo di spesa può essere intestato anche ad un familiare o, a determinate condizioni, al locatore;
- l’erogazione o il rimborso possono riguardare, a determinate condizioni, anche le utenze intestate ai familiari, al condominio o al locatore.
Sulla base dei suddetti chiarimenti, è opportuno che i datori di lavoro, al fine di sfruttare le opportunità offerte dalla normativa soprarichiamata:
- effettuino preventivamente una mappatura dei beni e dei servizi già formalmente riconosciuti ai dipendenti (e, soprattutto, di quelli di cui gli stessi potrebbero beneficiare inconsapevolmente ma che, nonostante ciò, potrebbero comunque avere rilevanza fiscale), in modo da evitare di incorrere involontariamente nel superamento dei limiti annui di non imponibilità;
- siano prudenti nella gestione payroll indicando il corretto riferimento normativo in busta paga per la fruizione del bonus carburante o degli ulteriori fringe benefit;
- verifichino la sussistenza delle condizioni richieste dall’Agenzia delle entrate prima di procedere a qualsivoglia rimborso di spese sostenute dai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche.
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