Garante privacy: regole restrittive per la conservazione delle email dei dipendenti

Il Garante della privacy con il documento di indirizzo n. 642 del 21 dicembre scorso, pubblicato nella newsletter del 6 febbraio 2024, introduce modalità restrittive per la gestione della posta elettronica dei lavoratori che rischiano di creare rilevanti problemi organizzativi e gestionali alle imprese.

Nel provvedimento è previsto che i datori di lavoro (pubblici e privati) che utilizzino programmi e servizi informatici per la gestione dell’email dei dipendenti – specialmente se forniti in modalità cloud o as-a-service – possano conservare i metadati (giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto e dimensione) dei messaggi di posta elettronica fino ad un massimo di 7 giorni, estensibili – in presenza di comprovate esigenze – di ulteriori 48 ore. Qualora le imprese abbiano, invece, la necessità di raccogliere e conservare i metadati per un periodo più esteso, ad avviso dell’Autorità, devono attivare le procedure di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.

Quest’ultima norma è stata riscritta nel 2015 e stabilisce che gli strumenti dai quali derivi la possibilità di un controllo della prestazione possano essere impiegati nel contesto lavorativo solo per determinate finalità (come ad esempio organizzative, produttive, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale) e installati previo accordo sindacale o, in mancanza, previa autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro. Tali esigenze e vincoli procedurali, per espressa previsione normativa, non si applicano agli strumenti utilizzati per rendere la prestazione lavorativa tra cui rientra anche la posta elettronica, mezzo indubbiamente necessario per lavorare che, dunque, non soggiace alle suddette prescrizioni. L’esenzione degli strumenti di lavoro dai limiti suindicati rappresenta la parte più significativa ed innovativa della disciplina dei controlli a distanza introdotta nel 2015 proprio in ragione del frequente impiego nello svolgimento dell’attività lavorativa di dispositivi informatici, tra cui, in primis, il computer. 

Tuttavia, il Garante ritiene che la conservazione delle email per un periodo che ecceda i 7 giorni non costituisca strumento di lavoro e pertanto richieda un accordo sindacale, o in mancanza, un’autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro. Si tratta di un’immotivata posizione, tenuto conto che la raccolta e la conservazione integrale delle email e delle relative informazioni hanno una rilevanza significativa per le imprese in termini probatori e di gestione delle attività.

Occorre, dunque, adottare prima possibile delle soluzioni organizzative che possano consentire alle imprese di conservare le email per il tempo necessario senza incorrere in violazioni.

Lo Studio Toffoletto De Luca Tamajo dispone di professionisti, specializzati nella regolamentazione degli strumenti di lavoro e dei sistemi aziendali nonché dei dati che da essi derivano, pronti a supportarVi per l’individuazione di tutti i possibili accorgimenti.

Per maggiori informazioni: comunicazione@toffolettodeluca.it
Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile Parità di genere: attenzione alle scadenze per il rapporto biennale e l’esonero contributivo Aprile 12, 2024 - Il termine per la trasmissione del Rapporto biennale 2022-2023 sulla situazione del personale maschile e femminile è differito dal 30 aprile al 15 luglio 2024. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, le imprese che occupano più di 50 dipendenti devono elaborare un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile e inviarlo, con cadenza biennale, al Ministero del lavoro, alle rsa, al Consigliere regionale di parità e al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del CdM.
digital nomad Immigrazione: operative le regole per l’ingresso e il soggiorno dei nomadi digitali e dei lavoratori da remoto Aprile 8, 2024 - Il 4 aprile 2024 è stato pubblicato il Decreto ministeriale del 29 febbraio 2024 ed è ora operativa la previsione che permette l’ingresso in Italia ai cittadini stranieri che svolgano, in via autonoma o per un’impresa anche non stabilita nel nostro Paese, un’attività lavorativa altamente qualificata mediante strumenti tecnologici che consentano di lavorare da remoto. Detti soggetti sono ammessi in Italia indipendentemente dalle quote stabilite nella programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro degli extracomunitari. Il Decreto si applica ai lavoratori autonomi (nomadi digitali), a quelli subordinati e ai collaboratori le cui modalità di esecuzione della prestazione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (etero-organizzati).
Le novità dell’ultimo anno in materia di salute e sicurezza sul lavoro Le novità dell’ultimo anno in materia di salute e sicurezza sul lavoro Aprile 3, 2024 - La Giornata mondiale della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del 28 aprile è un’importante occasione per fare il punto sul livello di garanzia realmente raggiunto e per riflettere sulla distanza che ci separa dall’obiettivo “zero morti sul lavoro” nell’Unione europea entro il 2030. Si tratta dell’ambizioso obiettivo fissato dalla Confederazione europea dei sindacati nel 2022. I dati allarmanti sulla sicurezza nei cantieri hanno spinto il Governo ad adottare un nuovo pacchetto di norme, inserito nel decreto legge n. 19/2024 - noto come decreto PNRR 4 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo 2024. Non è questo l’unico intervento dell’ultimo anno in materia di salute e sicurezza: novità interessanti sono state introdotte anche dal Decreto Lavoro 2023 e dall’UE sono arrivate nuove regole sull’esposizione all’amianto.
In caso di dimissioni il datore di lavoro può rinunciare al preavviso senza corrispondere l’indennità sostitutiva In caso di dimissioni il datore di lavoro può rinunciare al preavviso senza corrispondere l’indennità sostitutiva Aprile 3, 2024 - L’istituto del preavviso è comune alla maggior parte dei contratti di durata a tempo indeterminato, come il contratto di agenzia e il contratto di lavoro subordinato, e la sua funzione consiste nell’attenuare le conseguenze pregiudizievoli della cessazione del contratto per la parte che subisce il recesso. Nel caso di rapporti di lavoro a tempo indeterminato la funzione del preavviso è quella di garantire alla parte che subisce il recesso di organizzarsi per trovare un sostituto (in caso di dimissioni) o per trovare un nuovo lavoro (in caso di licenziamento). Che succede se il lavoratore si dimette con preavviso e il datore di lavoro vi rinuncia? Sul punto si sta consolidando un interessante orientamento giurisprudenziale che correttamente dispone che in caso di dimissioni il datore che rinunci al preavviso non debba corrispondere all’ex dipendente l’indennità sostitutiva.