Decreto Legge Green Pass Lavoro

Last Updated on Giugno 15, 2022

Il 21 settembre 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 127 che introduce nuove misure per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo del Green Pass. 

Il provvedimento dispone, infatti, che dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza, non si può accedere ai luoghi di lavoro senza il possesso della c.d. Certificazione Verde. 

Soggetti destinatari

L’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, il certificato per accedere ai luoghi di lavoro si applica:

  • al personale delle Amministrazioni Pubbliche, compreso quello delle Autorità amministrative indipendenti, della Banca d’Italia nonché degli enti publici economici e degli organi di rilievo costituzionale;
  • a tutti coloro che lavorino nel settore privato, indipendentemente dalla tipologia contrattuale che regola la prestazione;
  • ai soggetti che svolgano, sia nel settore privato che pubblico, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato, anche con contratti esterni (es. appalto).

Sono, invece, esclusi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Controlli

La verifica circa il possesso della Certificazione compete al datore di lavoro che, entro il 15 ottobre prossimo, deve:

  • definire le relative modalità di controllo, da effettuarsi preferibilmente all’accesso dei luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione;
  • individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Per i lavoratori che svolgano la propria attività sulla base di contratti esterni, i controlli sono effettuati non solo dall’effettivo datore ma anche dal soggetto che ha la responsabilità del luogo dove è eseguita la prestazione.

Conseguenze per i lavoratori

I dipendenti pubblici e privati che comunichino di non avere la certificazione o ne risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del Pass e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. Durante il periodo di assenza non si ha diritto alla retribuzione (o a qualsiasi altro emolumento) ma resta fermo il diritto alla conservazione del posto e non vi sono conseguenze disciplinari. Tuttavia, detto divieto di conseguenze disciplinari viene meno per i lavoratori che, comunque, accedano ai luoghi di lavoro, magari eludendo i controlli. 

Con specifico riferimento alle imprese del settore privato che occupano meno di 15 dipendenti, il datore ha la facoltà di sospendere il lavoratore dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione. La sospensione ha una durata corrispondente a quella del contratto stipulato per la sua sostituzione e, comunque, per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabile per una sola volta e non oltre il 31 dicembre 2021.

Sanzioni amministrative

Il provvedimento dispone l’applicazione, da parte del Prefetto, di una sanzione amministrativa di importo da 400 a 1.000 euro per i datori di lavoro che:

  • non ottemperino all’obbligo di verifica;
  • non definiscano, entro il 15 ottobre, le modalità organizzative per i controlli.

Inoltre, nel caso in cui i lavoratori accedano al luogo di lavoro senza possedere e esibire il Green Pass, trova applicazione una sanzione amministrativa, parimenti irrogata dal Prefetto, variabile da 600 a 1500 euro.

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