Last Updated on Luglio 21, 2017
Due anni dopo l’adozione degli otto decreti legislativi che nel 2015 hanno significativamente modificato la disciplina del lavoro subordinato (nota come Jobs Act), la legge 22 maggio 2017 n. 81 (entrata in vigore il 14 giugno 2017) ha introdotto, per la prima volta, alcune misure finalizzate a rafforzare le tutele sul piano economico e sociale per i lavoratori autonomi.
Il campo di applicazione
La nuova disciplina si applica a tutti i lavoratori autonomi, purché non siano imprenditori o “piccoli imprenditori”. Tale esclusione già determina una prima criticità, in quanto risulta difficile sia da un punto di vista teorico che nella pratica, distinguere il lavoratore autonomo dal piccolo imprenditore. Basti pensare alla figura dell’agente di commercio, che è sempre stato considerato un imprenditore o quantomeno un piccolo imprenditore – se la dimensione della sua attività non è particolarmente rilevante. Tale considerazione dovrebbe determinare l’esclusione degli agenti- anche di coloro che svolgono la propria attività individualmente e non in forma societaria dal campo di applicazione della riforma.
Il contenuto della riforma
In sintesi, la riforma introduce in favore dei lavoratori autonomi
- tutele nei rapporti con il committente,
- agevolazioni fiscali
- misure di assistenza
Inoltre, al fine di agevolare la creazione di occasioni di lavoro per i lavoratori autonomi, è prevista la costituzione di uno sportello presso i centri per l’impiego che svolga attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro e fornisca servizi di informazione e orientamento.
Le tutele nei confronti del committente
Sono considerate abusive alcune clausole inserite nei contratti di lavoro autonomo, come quelle che consentono al committente di modificare unilateralmente il contenuto del contratto o di recedere dal contratto senza un congruo preavviso. Nel caso in cui tali clausole siano inserite nell’ambito del contratto di lavoro autonomo, le stesse si considerano del tutto prive di effetto Inoltre, non si potranno pattuire termini di pagamento superiori ai 60 giorni (fermo restando che, in assenza di pattuizione sul punto, il termine di pagamento è di 30 giorni). Il committente non potrà poi rifiutarsi di stipulare il contratto in forma scritta.
Inoltre, la legge prevede che – a meno che il contratto abbia ad oggetto proprio lo svolgimento di un’attività inventiva – i diritti di utilizzazione economica di “apporti originali” o invenzioni realizzati nell’esecuzione del contratto spettano al lavoratore autonomo.
Le agevolazioni fiscali
È stata inoltre prevista la deducibilità delle spese di formazione (nel limite di € 10.000 annui), di certificazione delle competenze e di sostegno all’autoimprenditorialità (nel limite di € 5.000 annui) e di assicurazione contro il mancato pagamento delle prestazioni, nonché l’eliminazione del tetto alla deducibilità delle spese sostenute per alberghi e ristoranti, se riaddebitate al committente.
Misure di assistenza
In relazione a tale profilo, oltre alla stabilizzazione dell’indennità di disoccupazione (DIS-COLL), è stato previsto l’aumento fino a 6 mesi del congedo parentale, il diritto delle lavoratrici a percepire l’indennità di maternità anche se continuano a lavorare, nonché la possibilità di richiedere la sospensione del rapporto, senza compenso, per 150 giorni in caso di gravidanza, malattia e infortunio e la possibilità che la lavoratrice, con il consenso del committente, si faccia sostituire durante la maternità.
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