Il lavoro accessorio – i voucher spiegati dai giuslavoristi

Last Updated on Marzo 10, 2017

Lavoro accessorio - Voucher/buoni lavoro

 

 

Che cos’è il lavoro accessorio

L’istituto del lavoro accessorio, che la proposta di referendum della CGIL intende abrogare, si caratterizza per il fatto di consentire l’utilizzazione delle altrui prestazioni di lavoro senza che venga costituito un rapporto di lavoro in senso giuridico formale. Pertanto il prestatore non avrà diritto agli istituti tipici del rapporto di lavoro subordinato, quali ad es. ferie retribuite, malattia, maternità, TFR e tutela in caso di cessazione del ricorso alle sue prestazioni. 

Modalità di acquisto telematico

Per questa forma di utilizzazione delle altrui prestazioni di lavoro la legge impone un particolare meccanismo di erogazione del compenso al prestatore di lavoro fondato sul sistema dei c.d. buoni/voucher. In particolare, il committente acquista telematicamente o presso le rivendite autorizzate un carnet di buoni orari (numerati e datati) con cui, previa attivazione degli stessi tramite procedura telematica, pagherà il lavoratore che dovrà poi rivolgersi al concessionario del servizio per riceverne la conversione in denaro.

Il sistema dei voucher

Attualmente il valore nominale di ciascun buono orario è pari a 10 euro comprensivi dei contributi previdenziali e assicurativi e di una quota ulteriore quale rimborso spese per il concessionario con un valore netto di 7,5 euro. La differenza è corrisposta in parte all’INPS ed all’INAIL (quindi il lavoratore beneficia anche di una posizione assicurativa e previdenziale) ed in parte al gestore del servizio. Il lavoratore non paga imposta sul reddito.

Disciplina dell’istituto 

La disciplina del lavoro accessorio, introdotta nel nostro ordinamento nel 2003 (riforma Biagi) e caratterizzata da una limitata portata applicativa sia dal punto di vista oggettivo (solo per attività meramente occasionali tassativamente individuate nell’ambito familiare con esclusione quindi del lavoro nell’impresa) che soggettivo (solo per particolari categorie di soggetti quali studenti, casalinghe, pensionati e disoccupati), ha subìto profonde modifiche che hanno condotto nel 2012 (riforma Fornero) e nel 2013 (decreto 76/2013) ad una sua estensione ad ogni tipo di attività anche in ambito aziendale.

In breve oggi la disciplina del lavoro accessorio è la seguente:

  • il rapporto non richiede alcun contratto scritto;
  • il compenso netto massimo che il lavoratore può percepire nel corso dell’anno complessivamente, cioè con rifermento alla totalità dei committenti, non può superare i 7.000 euro;
  • il committente, se imprenditore o professionista, acquista i voucher solo in via telematica sul sito dell’INPS, presso i tabaccai convenzionati, tramite il servizio di internet banking di Intesa Sanpaolo o presso altre banche abilitate e (dal 23 maggio 2016) Poste Italiane S.p.A.;
  • il committente, se imprenditore o professionista, deve comunicare preventivamente, anche via SMS, alla direzione territoriale del lavoro i dati del lavoratore e il luogo della prestazione almeno 60 minuti prima dell’inizio dell’attività, con applicazione, in caso di violazione, di una specifica sanzione pecuniaria da 400 a 2.400 euro; 

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Il lavoro accessorio

 

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