Last Updated on Dicembre 13, 2023
Con il D.lgs. n. 152 del 18 ottobre scorso è stata recepita in Italia la Direttiva (UE) 2021/1883 sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.
Il provvedimento modifica il T.U. sull’immigrazione (in particolare l’art. 27-quater del D.lgs. 286/1998) e aggiorna i requisiti e le procedure finalizzate al rilascio della cosiddetta Carta blu UE ovvero il permesso di lavoro riconosciuto, per periodi superiori a tre mesi e al di fuori delle quote stabilite dal Decreto Flussi, agli stranieri in possesso di specifici titoli di istruzione e/o qualifiche professionali.
Il Decreto ridefinisce, in primo luogo, i requisiti oggettivi di ingresso nel nostro Paese, introducendo, in alternativa il possesso:
- di titoli di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale certificata;
- dei requisiti previsti dal D.lgs. 206/2007 relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali per l’accesso all’esercizio delle professioni regolamentate;
- di una qualifica professionale superiore attestata da almeno 5 anni di esperienza;
- di una qualifica professionale superiore attestata da almeno 3 anni di esperienza per i dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Dal un punto di vista soggettivo è ampliata la platea di coloro che possono richiedere il rilascio della Carta blu UE che, ora, comprende anche i beneficiari di protezione internazionale, i lavoratori stagionali, i soggetti che abbiano fatto ingresso in Italia per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell’ambito di trasferimenti intra-societari nonché i familiari di cittadini dell’Unione che abbiano esercitato o esercitino il loro diritto alla libera circolazione.
Sono, inoltre, modificati i requisiti richiesti per l’assunzione degli stranieri da parte delle imprese. Infatti, la domanda di nulla osta al lavoro deve indicare la proposta di contratto o l’offerta di lavoro di durata almeno semestrale (e non più un anno) nonché un importo della retribuzione annuale che non sia inferiore a quella prevista dai CCNL (stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative) e comunque, non inferiore alla retribuzione media annuale lorda rilevata dall’ISTAT. Si ricorda che, sino ad oggi, era previsto, invece, un trattamento retributivo non inferiore al triplo del livello minimo stabilito per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
In merito all’accesso al mercato del lavoro, i titolari della Carta blu sono tenuti a svolgere esclusivamente attività lavorative conformi alle condizioni per le quali è stata rilasciata la Carta solo per 12 mesi (e non più 2 anni) e, decorso tale periodo, possono cercare liberamente un impiego al pari degli altri cittadini. È, altresì, consentito esercitare, in parallelo all’attività subordinata altamente qualificata, anche una di lavoro autonomo.
Sono, infine, modificate le previsioni per gli stranieri titolari di Carte rilasciate da altro Stato membro, i quali possono fare ingresso in Italia per svolgere un’attività professionale altamente qualificata per un periodo:
- non superiore a 90 giorni in un arco temporale di 180 (mobilità di breve durata) o
- superiore a 90 giorni, se siano decorsi 12 mesi (non più 18) di soggiorno legale nel Paese che ha rilasciato la Carta, senza necessità del visto e previo rilascio del nulla osta entro 30 giorni (non più 60) dalla presentazione della domanda (mobilità di lunga durata).
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