Last Updated on Aprile 8, 2024
Il 4 aprile 2024 è stato pubblicato il Decreto ministeriale del 29 febbraio scorso attuativo dell’art. 6 quinquies del DL n. 4/2022 convertito (cd. Sostegni ter).
Dopo due anni di attesa è ora operativa la previsione che permette l’ingresso in Italia ai cittadini stranieri che svolgano, in via autonoma o per un’impresa anche non stabilita nel nostro Paese, un’attività lavorativa altamente qualificata mediante strumenti tecnologici che consentano di lavorare da remoto. Detti soggetti sono ammessi in Italia indipendentemente dalle quote stabilite nella programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro degli extracomunitari.
Il Decreto si applica ai lavoratori autonomi (cd. nomadi digitali), a quelli subordinati e ai collaboratori le cui modalità di esecuzione della prestazione sono organizzate dal committente (cd. etero-organizzati).
L’ingresso e il soggiorno sono consentiti a condizione che gli interessati:
- abbiano un reddito minimo annuo non inferiore al triplo dell’importo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
- dispongano di un’assicurazione sanitaria valida per il territorio nazionale e per il periodo del soggiorno;
- siano in possesso di documentazione attestante l’idoneità alloggiativa;
- dimostrino un’esperienza pregressa di almeno sei mesi nell’attività lavorativa da svolgere da remoto;
- abbiano un contratto di lavoro, di collaborazione o un’offerta vincolante avente ad oggetto lo svolgimento di un lavoro altamente qualificato.
Sotto il profilo procedurale, non è previsto alcun nullaosta provvisorio e il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d’ingresso, deve essere richiesto direttamente alla Questura dove si trova lo straniero entro otto giorni lavorativi dall’ingresso in Italia. Il documento è valido per un periodo non superiore a 12 mesi, rinnovabile annualmente, e non è rilasciato quando il datore sia stato condannato negli ultimi 5 anni per reati connessi all’immigrazione clandestina.
Allo straniero è consentito il ricongiungimento dei familiari ai quali è concesso un permesso di soggiorno per detti motivi avente la medesima durata di quello del lavoratore.
Da un punto di vista previdenziale, trovano applicazione le disposizioni di cui alle Convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale stipulate tra l’Italia e il Paese terzo interessato e, in assenza, la legislazione italiana. Il permesso di soggiorno è, in ogni caso, revocato quando siano violate le disposizioni fiscali e contributive vigenti nel nostro ordinamento.
Il nostro team Global Mobility è a completa disposizione per qualsiasi supporto o chiarimento.
Per maggiori informazioni: mobility@toffolettodeluca.it