In Gazzetta aiuti alle imprese e ai lavoratori delle zone alluvionate  

È stato pubblicato il Decreto Legge n. 61 del 1° giugno 2023 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dalle alluvioni verificatesi in Emilia Romagna, Toscana e Marche dal 1° maggio scorso.

Il Governo, in linea con gli strumenti già individuati durante la pandemia, ha disposto molteplici interventi per sostenere i lavoratori e le imprese in difficoltà tra cui la possibilità di fruire di nuovi strumenti di sostegno al reddito nonché la sospensione dei termini per gli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro. 

Di seguito una sintesi delle principali novità di interesse per il mondo del lavoro.

Sospensione dei termini

Per le imprese aventi la sede legale o operativa nei comuni dell’Emilia Romagna, della Toscana e delle Marche colpiti dall’alluvione ed espressamente indicati nell’allegato al Decreto è disposta la sospensione dei termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023 relativamente agli:

  • adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria nonché ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro (dipendente e assimilato), che dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il prossimo 20 novembre;
  • adempimenti verso le amministrazioni pubbliche relativi ai rapporti di lavoro. Tale sospensione trova applicazione anche in favore dei professionisti, dei consulenti e dei centri di assistenza fiscale che operino nei territori interessati, anche per conto di imprese aventi sede in altre zone.
Integrazione al reddito per i lavoratori subordinati 

È introdotta una nuova misura ad hoc di sostegno al reddito per i lavoratori del settore privato che, a causa dell’alluvione, non abbiano potuto prestare la propria attività lavorativa. 

In particolare, è concessa dall’Inps sino al 31 agosto 2023 un’integrazione al reddito a favore dei lavoratori:

  • residenti o domiciliati nelle zone alluvionate ovvero dipendenti di un’impresa che abbia la sede in detti luoghi, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa. Il trattamento è riconosciuto per un periodo massimo di 90 giorni;
  • residenti o domiciliati nei medesimi territori che siano, invece, impossibilitati a recarsi al lavoro sulla base di un provvedimento amministrativo o normativo che ne attesti la causa (ad esempio l’interruzione delle vie di comunicazione, l’inagibilità dell’abitazione o le condizioni di salute dei propri familiari). Il sussidio è erogato per un periodo massimo di 15 giorni. 

L’importo mensile massimo dell’indennità è pari a quello previsto per il trattamento di integrazione salariale.  

I datori di lavoro che presentino domanda per lo strumento in questione sono esonerati dal rispetto degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dalla normativa in tema di trattamenti di integrazione salariale nonché dal pagamento del contributo addizionale.

La nuova misura di sostegno è incompatibile con tutti i trattamenti di integrazione salariale ex D.Lgs. n. 148/2015 e il periodo concesso a tale titolo non è conteggiato ai fini dei termini di durata ivi previsti.

Indennità una tantum per i lavoratori autonomi

È riconosciuta dall’Inps, per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023, un’indennità per i collaboratori coordinati e continuativi, gli agenti e i lavoratori autonomi che abbiano sospeso la loro attività a causa dell’alluvione che operino esclusivamente (o prevalentemente nel caso degli agenti) in uno dei Comuni indicati nell’allegato. L’indennità è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e, comunque, non può eccedere i 3.000 euro complessivi.

Lo Studio è a disposizione per fornirVi l’assistenza necessaria per cogliere le opportunità previste dal nuovo Decreto nell’ottica di agevolare una rapida ripresa delle attività economiche nei territori colpiti dai nefasti eventi metereologici dei giorni scorsi. 

Per maggiori informazioni: comunicazione@toffolettodeluca.it
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