Incentivi per le assunzioni e per il ricambio generazionale

Last Updated on Febbraio 6, 2019

Di seguito l’analisi delle principali misure introdotte dal Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019.

INCENTIVI PER LE IMPRESE CHE ASSUMONO I BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (art. 8)

Previsti incentivi per le imprese che assumono i titolari del reddito di cittadinanza (RDC), misura di contrasto alla povertà, operativa a decorrere da aprile 2019, consistente in un beneficio economico compreso tra euro 480 e 9.360 annui, che può essere riconosciuto, sussistendone le condizioni, per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi.

In particolare, il datore di lavoro ottiene uno sgravio dei contributi per un periodo pari alla differenza tra 18 mesi (durata massima del beneficio) e il numero di mesi già fruiti dal beneficiario, con un minimo di 5 mesi e per un valore mensile massimo di 780 euro. Se l’assunzione avviene in seguito ad un percorso formativo promosso da un ente di formazione accreditato, lo sgravio contributivo è ripartito tra il datore di lavoro e l’ente di formazione. Per poterne fruire, l’impresa deve:

  • aver comunicato al portale del programma (SIULP) la disponibilità dei posti vacanti;
  • aver proceduto all’assunzione a tempo pieno e indeterminato del beneficiario;
  • realizzare un incremento di personale netto a tempo pieno e indeterminato.

In caso di successivo licenziamento del beneficiario, il datore di lavoro e’ tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, a meno che il licenziamento non avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

L’agevolazione contributiva prevista per l’assunzione dei beneficiari di RDC è compatibile e aggiuntiva rispetto a quelle previste dalla Legge di Bilancio 2019, riguardanti l’assunzione di soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

QUOTA 100 E RICAMBIO GENERAZIONALE (artt. 14 e 22)

Introdotta in via sperimentale per il triennio 2019-2021 la possibilità di accedere ad un trattamento pensionistico anticipato, a condizione di avere almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi versati. La pensione c.d. “quota 100” non è cumulabile, fino alla data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti.

E’ inoltre prevista la possibilità, al fine di favorire percorsi di ricambio generazionale, di accompagnare al pensionamento coloro che raggiungano i requisiti previsti per l’opzione quota 100 entro il 31 dicembre 2021, mediante l’erogazione, da parte dai Fondi di solidarietà bilaterali di settore, di un assegno straordinario a sostegno del reddito, finanziato dalle imprese. Tale assegno potrà essere erogato solo in presenza di accordi sindacali a livello territoriale o aziendale, che stabiliscano il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di quelli che accedono alla prestazione. Tale accordi, ai fini della loro efficacia, devono essere depositati in via telematica presso l’Ispettorato del Lavoro competente, entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

E’, inoltre, stabilito che il raggiungimento dei requisiti minimi per l’accesso a qualunque diritto alla pensione, anticipata o di vecchiaia, possa essere agevolato grazie al versamento da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali della contribuzione correlata a periodi riscattabili o ricongiungibili. Le relative risorse, versate dai datori di lavoro ai Fondi di solidarietà, sono deducibili dal reddito d’impresa.

PENSIONE ANTICIPATA (artt. 15 e 17)

Per l’accesso al pensionamento anticipato, indipendente dall’età anagrafica, il requisito contributivo è congelato dal 2019 al 2026, non applicandosi in tale periodo gli adeguamenti alla speranza di vita, ed è fissato in:

  • 42 anni e 10 mesi per gli uomini 
  • 41 anni e 10 mesi per le donne
  • 41 anni per i c.d. precoci (chi ha almeno 12 mesi di contribuzione versata prima dei 19 anni di età).

Anche in questo caso, il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti. 

OPZIONE DONNA (art. 16)

E’ prevista un’ulteriore possibilità di pensione anticipata (c.d. Opzione donna) per le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2018, abbiano almeno 35 anni di contributi e un’età anagrafica minima di 58 anni, se dipendenti, e di 59 anni, se autonome. 

In questo caso, il trattamento pensionistico decorre trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti, per le lavoratrici dipendenti, e trascorsi 18 mesi per le lavoratrici autonome.

APE SOCIALE (art. 18)

Prorogata fino al 31 dicembre 2019 l’APE sociale (Anticipo finanziario a garanzia pensionistica), ovvero l’indennità a carico dello Stato cui possono accedere coloro che abbiano compiuto 63 anni, abbiano un’anzianità contributiva di almeno 30 anni (36 per coloro che hanno svolto lavori usuranti) ed appartengano ad una delle 4 categorie individuate dalla legge (disoccupati di lunga durata, soggetti che assistono familiari con handicap in situazione di gravità, soggetti con riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%, soggetti che svolgono da almeno 6 anni lavori considerati usuranti).

Si ricorda che anche l’APE volontario e l’APE aziendale sono operativi fino al 31 dicembre 2019, per effetto della proroga stabilita dalla Legge di bilancio dello scorso anno.

RISCATTO PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE (art. 20)

Introdotta in via sperimentale per il triennio 2019-2021 la facoltà per gli iscritti alla gestione ordinaria e alla gestione separata dell’INPS, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, di riscattare eventuali periodi non coperti da contribuzione, compresi tra la data del primo e quella dell’ultimo contributo comunque accreditato.

Il riscatto può riguardare periodi anche non continuativi, nella misura massima di 5 anni. Gli importi versati sono detraibili dall’imposta del soggetto richiedente nella misura del 50%. 

Per i lavoratori del settore privato l’onere per il riscatto può essere sostenuto anche dal datore di lavoro, destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tale caso, l’onere è deducibile dal reddito di impresa. 

E’ inoltre prevista, sino al compimento del quarantacinquesimo anno di età, la facoltà di riscatto agevolato, al costo di circa euro 5.000 per anno, dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario.

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