Last Updated on Ottobre 13, 2026
Sono stati emanati due decreti legislativi in attuazione delle deleghe contenute nella Legge n. 132/2025: il D.Lgs. n. 160/2026 e il D.Lgs. n. 179/2026. I due provvedimenti completano il quadro nazionale di adeguamento al Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale, c.d. AI Act (leggi le nostre newsflash «Varata la prima legge in materia di intelligenza artificiale» del 23 settembre 2025 e «Intelligenza artificiale: pubblicato il Regolamento UE» del 12 luglio 2024).
I due decreti intervengono su profili distinti ma strettamente connessi:
– il D.Lgs. n. 179 del 7 ottobre 2026 disciplina l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei processi decisionali relativi al rapporto di lavoro, rafforzando le garanzie in materia di intervento umano e trasparenza;
– il D.Lgs. n. 160 del 9 settembre 2026 introduce uno specifico presidio penale connesso all’impiego di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio e all’omissione delle misure di sorveglianza umana.
Decreto Legislativo n. 179 del 7 ottobre 2026
Intervento umano
Le decisioni finali più rilevanti per il lavoratore – tra cui assunzioni, modifiche del rapporto, provvedimenti disciplinari, valutazioni delle prestazioni e licenziamenti – non possono essere adottate esclusivamente sulla base di un trattamento automatizzato, essendo sempre richiesto l’intervento di una persona fisica. È tuttavia precisato che le attività di ricerca e selezione delle candidature, anche quando comportino l’esclusione dalle successive fasi della selezione, non costituiscono decisioni finali relative alla costituzione del rapporto di lavoro. In ogni caso il consenso del lavoratore non permette di derogare al divieto di decisioni esclusivamente automatizzate.
Trasparenza
Resta fermo l’obbligo del datore di lavoro di adempiere, prima del trattamento, agli obblighi informativi previsti dall’art. 1-bis del D.Lgs. n. 152/1997 in relazione all’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.
Il decreto aggiunge una tutela riferita alla singola decisione concretamente adottata: il lavoratore può richiedere una chiara motivazione della decisione che lo riguarda, con indicazione dell’incidenza dell’utilizzo dell’IA nel processo decisionale. È, infine, ribadito il diritto del lavoratore di accesso ai dati riconosciuto dal GDPR.
Licenziamenti e sanzioni
Sul piano delle conseguenze per il datore di lavoro, il decreto prevede espressamente la nullità del licenziamento intimato in violazione del divieto di decisioni esclusivamente automatizzate, estendendo tale conseguenza anche alle altre decisioni datoriali adottate in violazione del medesimo divieto.
Il provvedimento disciplina, inoltre, il regime sanzionatorio nazionale per le violazioni dell’AI Act, riprendendo le sanzioni amministrative pecuniarie già previste dal Regolamento europeo e introducendo ulteriori previsioni specifiche. Le sanzioni riguardano, tra l’altro, l’utilizzo di sistemi di IA per inferire le emozioni dei lavoratori sul luogo di lavoro, salvo che per motivi medici o di sicurezza, nonché la violazione degli obblighi relativi all’utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio, alla sorveglianza umana, al monitoraggio del loro funzionamento e all’informazione preventiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti. Sono infine sanzionate, nei casi previsti, le violazioni degli obblighi relativi alla valutazione d’impatto sui diritti fondamentali e al diritto alla spiegazione delle decisioni.
Salute e sicurezza sul lavoro
Sono introdotte specifiche disposizioni volte a garantire che l’impiego dell’intelligenza artificiale nei contesti lavorativi avvenga nel rispetto della salute e della sicurezza dei lavoratori.
In particolare, i sistemi di IA che incidono sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti ai fini della sicurezza devono essere considerati nell’ambito della valutazione dei rischi prevista dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.
I datori di lavoro sono inoltre tenuti ad assicurare un’adeguata informazione e formazione dei lavoratori in relazione ai rischi specifici connessi all’utilizzo di tali sistemi e alle misure di prevenzione e protezione adottate.
Decreto legislativo n. 160 del 9 settembre 2026
Sorveglianza umana e responsabilità penale
Il provvedimento introduce nel codice penale il nuovo art. 437-bis che punisce l’utilizzatore professionale (i.e. il datore di lavoro) il quale, nell’utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio impiegati nell’ambito della gestione del personale, ometta intenzionalmente l’adozione delle misure di sorveglianza umana previste per tali sistemi con conseguente pericolo per la vita, per l’incolumità pubblica e individuale o per la sicurezza dello Stato.
La disciplina rende quindi centrale l’individuazione dei soggetti incaricati della sorveglianza umana, ai quali devono essere attribuiti competenze e poteri effettivi di intervento sul sistema.
Toffoletto De Luca Tamajo è a Vostra disposizione per qualsivoglia chiarimento e/o approfondimento.



