Lavoratori dello spettacolo: arriva l’indennità di discontinuità.

Last Updated on Dicembre 6, 2023

Il 2 dicembre è stato pubblicato, in attuazione della legge delega n. 106/2022, il Decreto legislativo n. 175 del 30 novembre 2023 volto alla revisione degli ammortizzatori sociali per i lavoratori dello spettacolo mediante l’introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di un’indennità di discontinuità quale misura strutturale e permanente. L’istituto è volto a compensare gli effetti negativi subiti dai lavoratori di tale settore – caratterizzato da alti livelli di frammentarietà e discontinuità della posizione reddituale e contributiva – nei periodi di inattività, di studio e formazione. Per effetto del provvedimento, nel nuovo anno, l’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (cd. ALAS) non troverà più applicazione.

Beneficiari e requisiti

L’intervento mira alla protezione sociale delle seguenti categorie di lavoratori iscritti al Fondo pensione dello spettacolo:

  • i lavoratori autonomi;
  • i collaboratori coordinati e continuativi;
  • i lavoratori subordinati a tempo determinato che prestino attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli o, comunque, nel settore dello spettacolo;
  • i lavoratori subordinati a tempo determinato cd. discontinui individuati nel DM del 25 luglio scorso e, propriamente, gli operatori di cabine di sale cinematografiche, gli impiegati amministrativi e tecnici delle imprese esercenti pubblici spettacoli, radiofoniche, televisive, della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, le maschere, i custodi, i guardarobieri, gli addetti alle pulizie e al facchinaggio, gli autisti nonché i lavoratori dipendenti delle imprese di spettacoli viaggianti o esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;
  • i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato che non siano titolari dell’indennità di disponibilità.

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve possedere specifici requisiti anagrafici, economici e contributivi. In particolare, l’istante deve essere cittadino dell’UE o straniero regolarmente soggiornante in Italia e ivi residente da almeno un anno e deve aver conseguito, nell’anno precedente a quello di presentazione della richiesta, un reddito annuo non superiore a 25.000 € e almeno 60 giornate di contribuzione accreditata presso il Fondo pensione di settore.

È, infine, richiesto che il beneficiario non abbia avuto, nell’anno precedente la domanda, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non sia titolare di trattamento pensionistico.

Importo, durata e contribuzione

L’indennità di discontinuità giornaliera è pari al 60% della media delle retribuzioni relative all’anno anteriore la presentazione della richiesta in rapporto alle giornate per le quali è stata versata la contribuzione al Fondo pensione ed è riconosciuta per un numero di giornate pari ad 1/3 di quelle accreditate presso tale Fondo. A tal fine non si computano i periodi contributivi che abbiano già dato luogo all’erogazione di altra prestazione.

L’istituto non è cumulabile con le altre misure di sostegno previste nei casi di sospensione o interruzione del rapporto quali, a titolo esemplificativo, la NASpI, la cassa integrazione e le indennità di maternità o di malattia.

La domanda deve essere presentata, con modalità telematiche, all’INPS entro il 30 marzo di ogni anno a pena di decadenza. Per il finanziamento della misura è espressamente previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, i datori di lavoro (o i committenti) versino un contributo ordinario pari all’1% dell’imponibile previdenziale e un contributo addizionale pari all’1,10% e i lavoratori corrispondano un contributo di solidarietà pari allo 0,50% dei compensi eccedenti il massimale previdenziale previsto per gli iscritti al Fondo pensione.

In via eccezionale, per i periodi di competenza relativi all’anno 2022, i lavoratori possono presentare la domanda entro il 15 dicembre 2023 e l’indennità è riconosciuta per il 90% (e non 1/3) delle giornate accreditate presso il Fondo nel 2022 e nella misura del 90% (e non 60%) delle retribuzioni.

Formazione e aggiornamento

I beneficiari dell’indennità di discontinuità sono tenuti a partecipare a specifiche iniziative formative e di aggiornamento professionale al fine di agevolare il loro reinserimento nel mondo del lavoro.

Toffoletto De Luca Tamajo è a Vostra disposizione per ogni chiarimento.

Per maggiori informazioni: comunicazione@toffolettodeluca.it
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