Lavoratori affetti da gravi patologie: nuove tutele tra esigenze di salute e diritto al lavoro

Con legge n. 106 del 18 luglio 2025 sono introdotte nuove misure di sostegno per i lavoratori che versano in particolari condizioni di salute, nell’ottica di garantire la salvaguardia del posto di lavoro e la flessibilità delle prestazioni, contribuendo così a rendere più equo e inclusivo il mondo del lavoro.

La legge si rivolge sia ai lavoratori subordinati, pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche (anche rare), con un grado di invalidità pari o superiore al 74%, sia ai lavoratori autonomi colpiti dalle medesime patologie.

È riconosciuta la possibilità per il lavoratore, una volta esauriti i periodi di assenza giustificata spettanti a qualunque titolo (es. malattia, congedo, aspettativa), di fruire di ulteriori 24 mesi (continuativi o frazionati) di congedo non retribuito. Durante tale periodo il prestatore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma non può svolgere altre attività lavorative.

Il congedo in questione non è computato né ai fini dell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali.

Resta comunque salva la possibilità di applicare eventuali disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina del rapporto di lavoro.

La malattia deve essere certificata dal medico di medicina generale o da uno specialista operante in una struttura sanitaria accreditata.

Alla scadenza del congedo, ove la mansione lo consenta, il lavoratore ha diritto ad accedere prioritariamente alla modalità di lavoro agile prevista dalla legge n. 81/2017.

A decorrere dal 1° gennaio 2026 è, inoltre, introdotto il diritto a ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami, analisi e altre cure. Tale diritto spetta anche ai lavoratori malati oncologici in follow-up precoce, nonché ai genitori di figli minorenni affetti da una delle suddette patologie.

Nel settore privato, sotto il profilo economico, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro, che poi procederà a recuperarla tramite conguaglio con i contributi previdenziali.

È disposta la facoltà per i lavoratori autonomi, affetti dalle medesime malattie, di sospendere l’esecuzione della prestazione per un periodo non superiore a 300 giorni per anno solare, in luogo dei 150 giorni attualmente previsti per le ipotesi di gravidanza, malattia e infortunio (si veda l’art. 14 della legge n. 81/2017).

Toffoletto De Luca Tamajo è a Vostra disposizione per eventuali approfondimenti e chiarimenti. 

Per maggiori informazioni: comunicazione@toffolettodeluca.it
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