Le novità dell’ultimo anno in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La Giornata mondiale della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è un’importante occasione per fare il punto sul livello di garanzia realmente raggiunto e per riflettere sulla distanza che ci separa dall’obiettivo “zero morti sul lavoro” nell’Unione europea entro il 2030.

Si tratta dell’ambizioso obiettivo fissato dalla Confederazione europea dei sindacati nel 2022 e che sembra ancora lontano, almeno in Italia, considerati i recenti casi di cronaca, come il crollo del cantiere Esselunga a Firenze in cui hanno perso la vita cinque operai il 16 febbraio scorso.

I tragici eventi come questo e i dati allarmanti sulla sicurezza nei cantieri, con irregolarità che toccano il 76,48% delle realtà ispezionate, hanno spinto il Governo ad adottare un nuovo pacchetto di norme, inserito nel decreto PNRR 4 (convertito con legge n. 56 del 29 aprile 2024). Non è questo l’unico intervento dell’ultimo anno in materia di salute e sicurezza: novità interessanti sono state introdotte anche dal Decreto Lavoro 2023 e dall’UE sono arrivate nuove regole sull’esposizione all’amianto.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. 

Le novità del decreto PNRR 4 convertito

Diverse sono le previsioni contenute nel decreto PNRR 4, finalizzate a rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Data la correlazione fra lavoro irregolare e rischio di infortuni, sono previste misure di contrasto al lavoro sommerso come l’incremento del 30% della maxi-sanzione per il lavoro nero nonché l’inasprimento delle sanzioni in caso di somministrazione e appalto illeciti (per maggiori dettagli si vedano le nostre newsflashPubblicato il nuovo decreto PNRR 4” e “Conversione DL PNRR 4: ancora novità per gli appalti”).

Sono, poi, ampliati i requisiti per il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi che, oggi, ricomprendono espressamente anche l’assenza di violazioni in materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sempre nell’ottica di premiare le imprese virtuose è stata introdotta la lista di conformità dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito INL).

Si tratta di un elenco informatico, predisposto dall’INL, in cui vengono iscritti – previo consenso – i datori che all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza, non siano stati destinatari di sanzioni, data l’assenza di violazioni o irregolarità.

L’iscrizione nella lista di conformità comporta che le imprese iscritte non saranno sottoposte per 12 mesi ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza.

Altra novità interessante è la patente a punti nei cantieri edili,un sistema di qualificazione tramite crediti delle imprese che operano nei cantieri edili temporanei o mobili.

Sono esclusi dall’obbligo i soggetti che effettuino mere forniture o prestazioni di natura intellettuale o che siano in possesso di un documento equivalente rilasciato da un altro Stato.

La patente, operativa dal 1° ottobre 2024, sarà rilasciata dall’INL in presenza di alcuni requisiti, quali l’iscrizione alla Camera di commercio, l’adempimento degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza, il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva, del Documento di Valutazione dei Rischi e del Documento Unico di Regolarità Fiscale nonché l’avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il possesso di tali requisiti può anche essere autocertificato dal richiedente, con revoca della patente in caso di dichiarazione non veritiera.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle suddette imprese di operare solo con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. L’attività in cantieri temporanei o mobili da parte di un’impresa priva della patente (o di un documento equivalente) o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a 15 crediti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici per un periodo di 6 mesi.

Le novità del Decreto Lavoro

Il c.d. “Decreto Lavoro” (DL 48/2023 convertito in L. 85/2023) al Capo II contiene «Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema dei controlli ispettivi».

L’obiettivo delle previsioni è evidenziare la centralità della figura del medico competente nel sistema di prevenzione e protezione delineato dal D.lgs. 81/2008.

In particolare, è previsto l’obbligo, a carico del datore di lavoro e dei dirigenti, di nominare il medico competente non solo ai fini della effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti, ma anche qualora richiesto dalla valutazione dei rischi. In altre parole, la valutazione dei rischi ha assunto anche una funzione integrativa dell’obbligo di nomina del medico competente e della conseguente sorveglianza sanitaria, nei casi in cui se ne ravvisi la necessità rispetto alle ipotesi espressamente previste dalla normativa.

Sono stati anche introdotti nuovi obblighi per il medico competente che:

  1. in occasione delle visite mediche riguardanti l’assunzione di un lavoratore il medico competente deve chiedergli di esibire copia della cartella sanitaria relativa al precedente rapporto di lavoro nonché valutarne il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità (è fatto salvo il caso in cui sia oggettivamente impossibile il reperimento della cartella); le visite mediche in questione sono la «visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica» (successiva all’assunzione) e la «visita medica preventiva in fase pre-assuntiva»);
  2. in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni deve comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, indicando un soggetto in possesso dei requisiti necessari per l’adempimento degli obblighi di legge.

Altro ambito in cui è intervenuto il Decreto Lavoro è quello della formazione che, insieme alla valutazione dei rischi, costituisce il fondamento del sistema di prevenzione.

In particolare, è stato demandato alla Conferenza Stato-Regioni il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento sia da parte dei soggetti che erogano la formazione che da parte dei destinatari della stessa. La norma – come emerge dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge – nasce dalla necessità di contrastare condotte illecite come quelle realizzate da soggetti formatori o datori di lavoro che simulano lo svolgimento di attività formative con conseguente rilascio di attestati falsi. Per quanto riguarda, invece, la formazione per l’uso delle attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze particolari in relazione ai loro rischi specifici, il Decreto Lavoro ha imposto al datore di provvedere anche alla propria formazione e al proprio addestramento specifico, al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.

La direttiva UE sull’amianto

L’amianto è un agente cancerogeno ancora diffuso in settori quali la ristrutturazione edilizia, l’attività estrattiva, la gestione dei rifiuti e la lotta antincendio in cui i lavoratori sono ad alto rischio di esposizione.

Per tale ragione l’Unione europea è intervenuta con la Direttiva 2023/2668 che gli Stati membri dovranno recepire entro il 2025 e che integra e modifica la precedente Direttiva 2009/148/CE, al fine di garantire una migliore protezione dei soggetti esposti alle polveridi amianto.

L’obiettivo principale è evitare ogni modalità di esposizione all’amianto e non lasciare nessun margine di tolleranza neanche alle esposizioni sporadiche o di debole intensità. Esistono, infatti, tipi di esposizione all’amianto che non derivano dalla sua manipolazione attiva e che possono avere un impatto significativo sulla salute. Si pensi all’esposizione passiva, subita dai lavoratori che operano vicino a una persona che lavora con materiali contenenti amianto o in locali in cui si sta verificando il deterioramento di materiali contenenti amianto o all’esposizione secondaria, subita dalle persone vicine ai lavoratori esposti alle fibre di amianto, portate a casa attraverso indumenti o capelli. Per tali ragioni il legislatore comunitario ha significativamente abbassato i valori limite di esposizione all’amianto nell’arco di una giornata lavorativa di 8 ore e ha imposto il ricorso a nuovimetodi di misurazione basati su tecnologie in grado di rilevare anche le fibre più sottili nell’aria quali, ad esempio, la microscopia elettronica che andrà progressivamente a sostituire la microscopia ottica, maggiormente utilizzata.

Conclusioni

Il tema della sicurezza sul lavoro è spesso al centro degli interventi del legislatore sia nazionale che comunitario ed è di fondamentale importanza nell’ambito delle politiche aziendali che perseguono l’obiettivo di una gestione etica e sostenibile delle attività di impresa in termini ESG.

Toffoletto De Luca Tamajo è a Vostra disposizione per approfondire queste tematiche e implementare strategie efficaci di sostenibilità per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Per maggiori informazioni: comunicazione@toffolettodeluca.it
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