Legge annuale PMI: le novità sul lavoro

Il 23 marzo 2026 è stata pubblicata la Legge n. 34 dell’11 marzo sulle piccole e medie imprese (cd. Legge annuale PMI). Il provvedimento introduce alcune misure in materia di lavoro volte a favorire il ricambio generazionale nelle imprese di minori dimensioni e a chiarire gli obblighi in tema di sicurezza, con particolare attenzione allo smart working.

È introdotta, in via sperimentale per gli anni 2026-2027, una misura finalizzata a favorire il ricambio generazionale nelle imprese di minori dimensioni, attraverso un meccanismo di part-time agevolato di accompagnamento alla pensione.

La norma consente ai dipendenti del settore privato, con anzianità contributiva antecedente al 1996, occupati a tempo pieno e indeterminato da datori che impiegano fino a 50 lavoratori e che maturino entro il 1 gennaio 2028 i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, di concordare la trasformazione del loro rapporto di lavoro in part-time.

La riduzione dell’orario può essere compresa tra il 25% e il 50% dell’orario normale e può essere realizzata anche mediante clausole elastiche o flessibili, riferite alla distribuzione dell’orario nell’arco della settimana o del mese.

Al lavoratore che aderisce al regime di riduzione dell’orario di lavoro, fino al 31 dicembre 2027 oppure fino alla data di pensionamento se antecedente, sono riconosciuti l’esonero totale della quota di contribuzione previdenziale a suo carico, calcolata sulla retribuzione effettivamente corrisposta (entro il limite massimo di 3.000 euro annui) nonché l’integrazione dei versamenti contributivi fino a concorrenza della quota di retribuzione non percepita a seguito della riduzione oraria. Per il medesimo periodo è espressamente prevista la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.

L’accesso all’agevolazione è subordinato a una condizione essenziale: per ogni lavoratore che riduce l’orario, il datore deve procedere contestualmente all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un giovane di età non superiore a 34 anni, favorendo così l’ingresso di nuove generazioni nel mercato del lavoro. Per tali assunzioni l’impresa può inoltre usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa vigente.

La misura è soggetta a limiti numerici e di spesa ed è applicabile fino a un massimo di 1.000 lavoratori complessivi, con gestione e monitoraggio affidati all’INPS.

È modificato il D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) con l’obiettivo di chiarire la portata degli obblighi del datore quando la prestazione è svolta in luoghi che non rientrano nella sua disponibilità giuridica.

La nuova disposizione – applicabile a tutte le imprese, non solo a quelle piccole e medie – si coordina con quanto già previsto dall’art. 22 della L. 81/2017, confermando che, per le attività svolte in modalità di lavoro agile, il datore adempie agli obblighi di tutela della salute e sicurezza attraverso la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e specifici connessi all’esecuzione della prestazione da remoto.

La norma precisa inoltre che, nei contesti di lavoro non direttamente controllabili dal datore, l’adempimento riguarda tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con la modalità di lavoro agile, con particolare riferimento ai rischi connessi all’utilizzo dei videoterminali.

Resta fermo l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dall’impresa.

L’omissione di tale obbligo informativo è ora espressamente sanzionata ai sensi del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.

Toffoletto De Luca Tamajo è a disposizione per qualsiasi supporto o chiarimento.

Per maggiori informazioni: comunicazione@toffolettodeluca.it
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