Legge di Bilancio 2025: le novità in arrivo nel mondo del lavoro 

È stata pubblicata la Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027». 

Di seguito la sintesi delle principali misure a sostegno delle imprese e dei lavoratori.

ESONERI CONTRIBUTIVI

Decontribuzione lavoratrici madri 

È introdotto, a decorrere dall’anno 2025, un parziale esonero contributivo per le madri di due o più figli, lavoratrici dipendenti e autonome che percepiscano un reddito di lavoro autonomo o d’impresa o da partecipazione e che non abbiano optato per il regime forfettario.

Le modalità attuative e la misura dello sgravio saranno definite da un successivo decreto (commi 219 e 220).

Incentivi Sud 

È previsto un nuovo esonero contributivo per gli anni dal 2025 al 2029 per le imprese del Sud (i.e. Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) che abbiano alle dipendenze lavoratori occupati a tempo indeterminato (commi da 406 a 420).  Lo sgravio è concesso per i rapporti anche già in essere e la sua misura varia, a seconda degli anni, dal 25% al 15% dei contributi previdenziali entro importi massimi predefiniti per ciascuna annualità. 

Per le imprese che occupino più di 250 dipendenti l’incentivo è:

  • concesso a condizione che il datore, al 31 dicembre di ogni anno, dimostri un incremento occupazionale dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato rispetto all’anno precedente;
  • subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea ed è sospeso sino all’adozione della decisione. 

MISURE FISCALI 

Auto aziendali 

È modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il valore dell’utilizzo privato dell’auto aziendale concessa in uso promiscuo ai dipendenti. A partire dal nuovo anno non è più rilevante, infatti, il consumo di Co2 dell’autovettura ma il tipo di alimentazione della stessa. In particolare, è definita una percentuale unica del 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, ridotta al 20% in caso di veicoli elettrici plug-in ibridi e al 10% per quelli elettrici a batteria (comma 48).

Trasferta

Non concorrono alla formazione del reddito rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuate mediante autoservizi pubblici non di linea (i.e. servizio taxi e noleggio con conducente, cd. NCC) dai dipendenti in occasione delle trasferte se i relativi pagamenti sono effettuati con metodi tracciabili (comma 81). 

Premi di produttività 

È confermata la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività di cui alle Legge 208/2015, erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 (comma 385).

Canoni di locazione 

Per i primi 2 anni dalla data di assunzione, non concorrono a formare il reddito, entro il limite massimo di 5.000 euro, le somme erogate o rimborsate dal datore ai dipendenti, assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati dai medesimi locati. Per godere dell’incentivo è necessario che il lavoratore abbia percepito un reddito di lavoro dipendente ante assunzione non superiore a 35.000 euro e abbia trasferito la residenza in un comune di lavoro che si trovi ad oltre 100 km da quello precedente (commi da 386 a 389). 

Fringe benefits 

Per il periodo d’imposta 2025, 2026 e 2027, non concorrono a formare il reddito, entro il limite massimo di 1.000 euro (elevato a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico), il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dal datore per il pagamento delle utenze domestiche e delle spese per l’affitto dell’abitazione principale nonché per gli interessi sul mutuo relativo alla medesima (commi 390 e 391). 

Lavoro notturno e straordinario 

Per sopperire alla carenza di manodopera nei settori turistico, ricettivo e termale, ai lavoratori di detto comparto – che nel periodo d’imposta 2024 abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro – è riconosciuto, anche per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2025, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi (commi da 395 a 398).

Maxi deduzione 

È prorogata per il periodo d’imposta dopo quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, la maggiorazione (già disposta dalla Legge di Bilancio 2024) del costo del personale ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni a seguito delle quali si registri un incremento occupazionale medio-percentuale (comma 399).

MISURE PREVIDENZIALI 

Mantenimento in servizio 

I lavoratori che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti pensionistici per l’accesso alla cd. Quota 103 o alla pensione anticipata (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi) possono scegliere di rimanere in servizio, chiedendo al datore la corresponsione in proprio favore di una somma pari alla quota di contribuzione a loro carico che l’azienda, invece di versare all’ente previdenziale, eroga dunque direttamente ai dipendenti. Detta quota non concorre alla formazione del reddito (comma 161).

Flessibilità in uscita 

Sono prorogate le seguenti misure:

  • l’Opzione donna ovvero il trattamento pensionistico anticipato per le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2024, abbiano raggiunto un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di 61 (ridotta a 60 per le madri di un solo figlio e a 59 per quelle con due o più figli) e si trovino in specifiche condizioni previste dalla legge (i.e. siano caregiver, invalide, licenziate o dipendenti di imprese in crisi) (comma 173);
  • la cd. Quota 103 ovvero l’accesso alla pensione anticipata da parte dei lavoratori che, entro il 31 dicembre 2025, raggiungano 62 anni di età e 41 anni di contributi (comma 174);
  • l’Ape sociale ovvero l’indennità riconosciuta – fino al conseguimento dei requisiti pensionistici di vecchiaia – ai soggetti che, nel 2025, abbiano compiuto 63 anni e 5 mesi e si trovino in specifiche condizioni previste dalla legge (i.e. siano caregiver, invalidi, disoccupati o svolgano lavori usuranti) (comma 175).

AMMORTIZZATORI SOCIALI 

Cassa integrazione e indennità 

Sono stanziate ulteriori risorse per il 2025 a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e la formazione per finanziare: 

  • le misure di sostegno al reddito per i dipendenti delle imprese dei settori dei call center (comma 195) e della pesca marittima (commi 188);
  • la CIGS e la mobilità in deroga a beneficio delle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessaex art. 44, comma 11 bis D.Lgs. 148/2015 (comma 189); 
  • la CIGS per crisi aziendale per le imprese che cessino l’attività produttiva ex art. 44 DL 109/2018 che può essere concessa per un periodo massimo di 12 mesi (commi 190 e 191); 
  • la CIGS per riorganizzazione o crisi delle imprese con rilevanza economica strategica ex art. 22 bis D.Lgs. 148/2015. Tale misura è rifinanziata anche per gli anni 2026 e 2027 (comma 193).

È, inoltre, previsto che le imprese di interesse strategico nazionale, con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000, che abbiano in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, possano fruire di un ulteriore periodo di CIGS fino al 31 dicembre 2025, in deroga ai limiti di durata e alle procedure di cui al D.lgs. 148/2015 (comma 196).

Naspi

È introdotta una specifica previsione per i dipendenti che abbiano perso il lavoro involontariamente dal 1° gennaio 2025 ma che nei dodici mesi precedenti abbiano interrotto volontariamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale. Tali soggetti possono accedere alla Naspi solo a condizione che in detti 12 mesi possano far valere almeno 13 settimane di contributi (comma 171).

MISURE PER LA FAMIGLIA

Congedi parentali 

Ai lavoratori che abbiano terminato o terminino il periodo di congedo di maternità o di paternità dopo il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2024 è riconosciuta un’indennità di congedo parentale pari all’ 80% della retribuzione per i primi tre mesi (in luogo del 60% per il secondo mese e del 30% per il terzo), da fruire entro il sesto anno di vita del bambino (commi 217 e 218).

Pensione lavoratrici madri

Viene ulteriormente anticipato l’accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici madri qualora abbiano 4 o più figli le quali possono ottenere il trattamento in questione 16 mesi prima, in luogo dei 12 mesi sinora previsti (comma 179).

Toffoletto De Luca Tamajo è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Per maggiori informazioni: comunicazione@toffolettodeluca.it
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