Last Updated on Gennaio 5, 2024
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2024, entrata in vigore il 1° gennaio. Di seguito la sintesi delle principali misure a sostegno di imprese e lavoratori.
Agevolazioni fiscali e contributive
Decontribuzione 2024
In continuità con quanto già previsto dal Decreto Lavoro 2023, anche per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del lavoratore nella misura del:
- 6% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non superi l’importo di 2.692 euro;
- 7% se la retribuzione mensile non ecceda la somma di 1.923 euro.
Viene specificato che resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (comma 15).
Fringe benefit e welfare aziendale
Per il periodo d’imposta 2024 non concorrono a formare il reddito, entro il limite massimo di 1.000 euro (elevato a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico), il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati nonché le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche e delle spese per l’affitto della prima casa nonché per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Ai fini dell’attuazione della misura in questione, i datori di lavoro devono informare preventivamente le RSU laddove presenti, mentre i lavoratori con figli a carico devono dichiarare al proprio datore di lavoro di avere diritto all’applicazione del limite di 2.000 euro, indicando il codice fiscale dei figli (commi 16 e 17).
Detassazione premi di risultato
È confermata la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di risultato di cui alle Legge 208/2015 erogati nell’anno 2024 (comma 18).
Detassazione lavoro notturno e festivo
Per sopperire alla carenza di manodopera nei settori turistico, ricettivo e termale, ai lavoratori di detto comparto – che nel periodo d’imposta 2023 abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro – è riconosciuto, anche per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.
Il sostituto d’imposta riconosce tale trattamento integrativo speciale solo su richiesta del lavoratore, che contestualmente attesti per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2023.
Successivamente, il sostituto d’imposta matura un credito che può essere oggetto di compensazione (commi 21-25).
Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione
In via sperimentale, per il biennio 2024-2025, i lavoratori privi di anzianità contributiva nel regime retributivo al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno la facoltà di riscattare i periodi antecedenti al 1° gennaio 2024 – compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato – non soggetti a obbligo contributivo, nella misura massima di 5 anni anche non continuativi.
Il riscatto può essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di centoventi rate mensili, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
L’onere economico per il riscatto può anche essere sostenuto dal datore di lavoro destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso e, in tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e non concorre a formare reddito da lavoro dipendente (commi 126-130).
Decontribuzione per mamme lavoratrici
Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici del 100%, a condizione che siano madri di 3 o più figli e dipendenti a tempo indeterminato. L’agevolazione spetta fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo di 3.000 euro annui.
In via sperimentale, per il solo 2024, la decontribuzione è riconosciuta anche alle lavoratrici a tempo indeterminato madri di 2 figli, fino al compimento del 10° anno di età di quello più piccolo.
Resta in ogni caso ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (commi 180-182).
Decontribuzione per donne vittime di violenza
Ai datori di lavoro che, nel triennio 2024-2026, assumano donne disoccupate e beneficiarie del reddito di libertà per le vittime di violenza, è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi INAIL) del 100%, nel limite massimo di 8.000 euro annui. In sede di prima applicazione, tale previsione opera anche a favore delle donne vittime di violenza che abbiano usufruito del reddito di libertà nel 2023.
La durata dell’agevolazione è di 12 mesi in caso di assunzione a termine (anche in somministrazione), che diventano 18 mesi in caso di trasformazione del contratto a tempo determinato e di 24 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato (commi 191-193).
Misure di flessibilità in uscita
Sono prorogati anche per il 2024 i seguenti trattamenti pensionistici:
- l’Ape sociale (commi 136 e 137) ovvero l’indennità riconosciuta – fino al conseguimento dei requisiti pensionistici di vecchiaia – ai soggetti che abbiano compiuto 63 anni e 5 mesi e si trovino in specifiche condizioni previste dalla legge (i.e. siano caregiver, invalidi, disoccupati o svolgano lavori usuranti). Tale beneficio non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui;
- l’Opzione donna (comma 138) ovvero il trattamento pensionistico anticipato per le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2023, abbiano raggiunto un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età di 61 anni (ridotta a 60 anni per le madri di un solo figlio e a 59 per quelle con due o più figli) e si trovino in specifiche condizioni previste dalla legge (i.e. siano caregiver, invalide, licenziate o dipendenti di imprese in crisi);
- la Quota 103 (comma 139) ovvero l’accesso alla pensione anticipata da parte dei lavoratori che, entro il 31 dicembre 2024, raggiungano 62 anni di età e 41 anni di contributi. Con riferimento a tali soggetti è specificato che il trattamento pensionistico è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.
Ammortizzatori sociali
Sono stanziate ulteriori risorse per il 2024 – a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e la formazione – per finanziare:
- le misure di sostegno al reddito per i dipendenti delle imprese dei settori dei call center e della pesca marittima (commi 168 e 169);
- la CIGS e la mobilità in deroga a beneficio delle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa (comma 170);
- la CIGS per crisi aziendale per le imprese che cessino l’attività produttiva (comma 172);
- la CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica (comma 174).
È, invece, riconosciuto per gli anni 2024, 2025 e 2026 e per una durata massima di 12 mesi nel triennio, il trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria (comma 171).
È, inoltre, previsto che le imprese di interesse strategico nazionale, con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000, che abbiano in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, possano fruire di un ulteriore periodo di CIGS fino al 31 dicembre 2024, in deroga ai limiti di durata e alle procedure di cui al D.lgs. 148/2015 (comma 175).
Dal 1° gennaio 2024 è, altresì, riconosciuta l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO), introdotta in via sperimentale dalla legge di bilancio 2021, in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS, titolari di partita IVA, che esercitino per professione abituale attività di lavoro autonomo e siano in possesso di determinati requisiti.
L’importo dell’indennità varia da un minimo di 250 a un massimo di 800 euro al mese ed è erogato dall’INPS per 6 mensilità. La domanda deve essere presentata, in via telematica, all’INPS, entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione (commi 142-155).
Congedi parentali
È nuovamente modificata la disciplina del trattamento economico del congedo parentale. L’indennità pari al 30% della retribuzione spettante a ciascun genitore per 3 mesi è, infatti, elevata, in alternativa tra i genitori e per la durata massima complessiva di due mesi fino al 6° anno di vita del bambino, alla misura dell’80% per un mese e al 60% per un altro mese. Solo nel 2024 per entrambi i mesi spetterà un’indennità pari all’80%.
Tale previsione riguarda i lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità (obbligatorio o alternativo) dopo il 31 dicembre 2023 (comma 179).
Toffoletto De Luca Tamajo è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.
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