Il 18 marzo è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 28 del 15 marzo 2024, di conversione, con modificazioni, del DL n. 4/2024 recante «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico».
Il legislatore introduce, in via sperimentale per gli anni 2024 e 2025, una misura ad hoc per favorire i processi di aggregazione delle imprese e di riqualificazione del personale. In particolare, le NewCo – derivanti da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o di rami e che occupino almeno 1000 lavoratori – possono stipulare, in sede governativa, un accordo con le associazioni sindacali più rappresentative o con le loro RSA/RSU, contenente un progetto industriale e di politica attiva volto a superare le difficoltà del settore interessato, a formare il personale rispetto al nuovo contesto lavorativo nonché a gestire i processi di transizione occupazionale.
Nel dettaglio, il progetto deve contenere:
- il piano industriale della nuova impresa;
- il numero dei lavoratori coinvolti nel processo di aggregazione;
- il numero dei lavoratori destinatari delle politiche attive con indicazione dei loro profili professionali;
- il numero delle ore di formazione, non inferiore a 200 per ciascun lavoratore a tempo pieno (da riproporzionarsi in caso di part-time);
- l’impegno del datore a tutelare il perimetro occupazionale esistente per almeno 48 mesi, salvi i casi di licenziamento disciplinare, dimissioni volontarie e utilizzo – con il consenso del lavoratore – di strumenti incentivanti o, comunque, volti alla gestione non traumatica del rapporto di lavoro.
L’impresa neocostituita può beneficiare, per ciascun lavoratore coinvolto nella formazione, di un esonero pari al 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico per 24 mesi, nel limite annuo di 3.500 euro, e per ulteriori 12 mesi, nel limite di 2.000 euro. Qualora il datore interrompa il rapporto di lavoro per cause diverse da quelle consentite, è soggetto a una sanzione pari al doppio dello sgravio fruito per quel lavoratore.
Le imprese formate da società appartenenti al medesimo gruppo o che abbiano assetti proprietari coincidenti o riconducibili al medesimo centro di interessi non possono godere dell’esonero.
Inoltre, è previsto che alla misura in questione non si applichino i principi generali per godere delle agevolazioni di cui all’art. 31 del D.Lgs. 150/2015.
Infine, nell’ottica di favorire la transizione occupazionale, le NewCo possono ricollocare i lavoratori, con il loro consenso, anche in altri settori economici e con un contratto di lavoro corrispondente a quello in essere. In tal senso, i fabbisogni occupazionali del territorio possono essere recuperati anche avvalendosi dei servizi forniti dalle Agenzie per il lavoro.
Lo Studio Toffoletto De Luca Tamajo è a Vostra disposizione per ogni chiarimento.
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