Last Updated on Marzo 26, 2020
In data 25 marzo 2020 il Ministero dello Sviluppo Economico con apposito decreto è intervenuto sul DPCM 22 marzo 2020 (che dispone la sospensione delle attività produttive industriali e commerciali ad esclusione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo le eccezioni in esso espressamente elencate) modificando l’elenco delle attività non sospese e i relativi codici ATECO di cui all’allegato 1.
Inoltre, per le attività di seguito elencate, sono previste ulteriori prescrizioni:
- le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)” sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 (id est commercio al dettaglio e servizi per la persona quali, ad esempio, supermercati, discount, ferramenta, rifornimento carburante, lavanderie, pompe funebri etc) – e di cui all’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, come modificato dal decreto ministeriale 25 marzo;
- le “Attività dei call center” sono consentite limitatamente all’attività di “call center in entrata che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami” e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020;
- le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” sono consentite limitatamente alle consegne a domicilio di prodotti.
Infine, si segnala che le imprese le cui attività sono sospese per effetto di questo secondo decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Chi posso contattare per saperne di più?
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