Last Updated on Novembre 17, 2020
Lo scorso 10 novembre la Commissione Europea ha approvato la misura di sostegno alle aziende colpite dalla crisi generata dalla pandemia di Covid, prevista dal legislatore italiano nei DL 104/2020 e DL 137/2020, consistente nella concessione di un esonero contributivo ai fini di mantenere i livelli occupazionali.
Tale decisione permette di rendere finalmente operativa la misura di aiuto tanto attesa. Sulla scorta di tale decisione INPS ha quindi emanato lo scorso 13 novembre il messaggio 4254, che regolamenta la concessione dell’esonero previsto dall’art 3 del DL 104/2020.
Come precisato dal messaggio INPS, i datori di lavoro interessati, prima di procedere ad utilizzare l’esonero, dovranno richiedere l’attribuzione di un apposito codice di autorizzazione “2Q” all’Istituto indicando:
- le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
- la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
- la contribuzione piena, a carico del datore di lavoro, calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
- l’importo dell’esonero.
Risulta di particolare interesse la precisazione fatta dall’INPS per il calcolo dell’ammontare dell’esonero, secondo cui “ai fini del calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero, si precisa che lo stesso è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, e che la retribuzione persa nei mesi di maggio e giugno 2020 – da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero – deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.
L’INPS ribadisce inoltre quanto già indicato nella precedente Circolare n. 105 del 18 settembre 2020, ossia che «……l’effettivo ammontare dell’esonero fruibile, calcolato sulla base del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, non potrà superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura, per un periodo massimo di quattro mesi, fermo restando che l’esonero potrà essere fruito anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove sussista la capienza.»
Vale la pena ricordare infine che, qualora il datore di lavoro decida di accedere all’esonero per la durata del periodo agevolato, non potrà avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19, salvo quanto previsto al paragrafo 6 della citata circolare n. 105/2020 (ossia nel caso in cui gli ulteriori trattamenti di integrazione salariale riguardino una diversa unità produttiva).
Lo Studio rimane a disposizione per la valutazione e la definizione delle azioni utili a fruire di tale interessante strumento di sostegno.
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