Last Updated on Gennaio 20, 2020
ll Parlamento ha pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 45 della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, la legge 27 dicembre 2019, n. 160, con il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.
Di seguito l’analisi delle principali misure introdotte in materia di lavoro, previdenza e assistenza nonché di alcune previsioni di natura fiscale.
Lavoro
CUNEO FISCALE (COMMA 7)
Costituzione di un “Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti” con una dotazione di 3 miliardi di euro per l’anno 2020 e di 5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021. L’attuazione della riduzione del carico fiscale viene demandata a futuri appositi interventi normativi.
INCENTIVI APPRENDISTI (commA 8)
Ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove è riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% per i contratti di apprendistato di primo livello stipulati nel 2020. Detto sgravio è previsto per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
INCENTIVI OCCUPAZIONE GIOVANILE (comma 10)
Estesa anche per il 2020 la riduzione del 50% dei contributi previdenziali in favore dei datori di lavoro privati che assumano con contratto di lavoro a tutele crescenti, a tempo pieno e indeterminato, giovani under 35. La riduzione è applicata su base mensile, per un periodo di 36 mesi e nel rispetto del limite massimo di 3.000 euro su base annua. Lo sgravio è previsto anche in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato con uno a tempo indeterminato (il requisito anagrafico deve essere posseduto al momento della conversione) e, con criteri specifici, per i contratti di apprendistato solo con riferimento all’eventuale fase di prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto e a condizione che il lavoratore abbia un’età inferiore a 30 anni alla data di inizio della prosecuzione. La riduzione contributiva non concerne le assunzioni di dirigenti e i rapporti di lavoro domestico e non è cumulabile con altri sgravi contributivi nello stesso periodo di applicazione.
Nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna i programmi nazionali, regionali e quelli operativi complementari possono disporre l’elevamento dello sgravio fino al 100%, nei limiti di un importo massimo pari a 8.060 euro su base annua, cumulabile con altri esoneri o riduzioni. In tali Regioni l’agevolazione è prevista anche per i soggetti di almeno 35 anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
BONUS GIOVANI “ECCELLENZE” (comma 11)
Modificata l’operatività della misura prevista per le assunzioni a tempo indeterminato di neolaureati con 110 e lode under 30 e dottori di ricerca under 34. L’esonero, previsto per un periodo massimo di 12 mesi nel limite di 8.000 euro e cumulabile con ogni altro incentivo di natura economica o contributiva previsto da norme nazionali o regionali, è soggetto a nuove procedure, modalità e controlli.
ADDIZIONALE CONTRIBUTIVA Contratti a termine (comma 13)
Ampliate le esclusioni dall’addizionale contributiva relativa ai contratti di lavoro dipendente a termine prevista dall’art. 23, comma 2, d.lgs. 81/15:
- ai datori che assumano lavoratori a termine per lo svolgimento, anche nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019,
- ai rapporti per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo.
CONGEDO OBBLIGATORIO PER I PADRI (comma 342)
Elevato a sette giorni il congedo obbligatorio retribuito per i padri lavoratori dipendenti in caso di nascita, adozione e affidamento. Il congedo deve essere utilizzato, anche frazionato, entro il quinto mese dalla nascita (adozione o affidamento) e comporta il riconoscimento da parte dell’INPS di un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.
Resta per il 2020 la possibilità per il padre di astenersi per un ulteriore giorno, a fronte della rinuncia di una giornata di astensione obbligatoria da parte della madre.
PROSECUZIONE CIGS E MOBILITÀ IN DEROGA (commi 491-494)
Consentito l’impiego delle risorse finanziarie residue stanziate per i medesimi fini negli anni dal 2016 al 2019, incrementate di ulteriori 45 milioni di euro, per la concessione di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa. È altresì ammessa la possibilità – per il 2020 e nel limite massimo complessivo delle risorse stanziate – di prorogare ulteriormente per un massimo di 6 mesi (attualmente il limite è di 12 mesi) l’intervento di cigs in deroga.
I suddetti trattamenti sono estesi anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa del Fermano-Maceratese e Torino.
Previdenza e assistenza
RIDUZIONE TARIFFE INAIL (COMMA 9)
Estensione all’anno 2022 dell’applicazione del meccanismo di riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, già previsto sia per gli anni 2019-2021 sia per gli anni 2023 e successivi.
LIQUIDAZIONE ANTICIPATA NASpI (COMMA 12)
Non è imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche l’importo della NASpI di cui il lavoratore avente diritto richieda la liquidazione anticipata in unica soluzione al fine di associarsi in cooperativa per la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
APE SOCIALE (COMMA 473)
Prorogata a tutto il 2020 la sperimentazione dell’Ape sociale consistente in una indennità corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni (età anagrafica minima di 63 anni e in possesso di più specifiche condizioni di difficoltà/disagio quali, ad esempio, lo stato di disoccupazione a seguito di cessazione involontaria del rapporto di lavoro o l’assistenza del coniuge o un parente con handicap).
OPZIONE DONNA (comma 476)
Estesa la possibilità di pensionamento anticipato delle lavoratrici (c.d. opzione donna) che, entro il 31 dicembre 2019, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.
PEREQUAZIONE AUTOMATICA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI (COMMI 477 e 478)
Introdotta una disciplina transitoria in materia di perequazione automatica (o indicizzazione) dei trattamenti pensionistici per gli anni 2020-2021 – modificando le norme transitorie già vigenti, valide per il triennio 2019-2021 – e una nuova disciplina a regime in materia, decorrente dal 2022.
La modifica prevista da entrambe le nuove discipline – transitoria e a regime – rispetto alle corrispondenti norme vigenti è costituita dall’elevamento della misura di perequazione al 100% per gli importi superiori a 3 volte e pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS.
VITTIME INFORTUNI SUL LAVORO (comma 482)
Incrementata, a decorrere dal 2020, di 1 milione di euro annui la dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.
PENSIONAMENTO DIPENDENTI EDITORIA (COMMI 498-500)
Ridefinite le condizioni per l’accesso alle prestazioni di vecchiaia anticipata per giornalisti e lavoratori poligrafici.
Sono, altresì, incrementati i limiti di spesa vigenti per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendali.
Fiscale
BONUS ATTIVITà INNOVATIVE (COMMi 198-208)
Per il 2020 per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito di imposta. Tra le altre sono considerate ammissibili, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito di imposta, le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici di lavoro subordinato o autonomo direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo. Inoltre, rientrano nell’agevolazione fiscale anche le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile, dell’arredo e della ceramica per la concezione e la realizzazione di nuovi prodotti e campionari.
STUDIO E PRATICA DELLA MUSICA (COMMi 346-347)
Introdotta la detraibilità del 19% per un importo non superiore a 1.000 euro di spese sostenute, anche nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per lo studio e la pratica della musica di ragazzi tra i 5 e i 18 anni, presso conservatori di musica, istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), cori, bande e scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione (art. 15, lett e-quater, TUIR). La detrazione spetta dall’anno in corso alla data del 1° gennaio 2021.
RIMODULAZIONE ONERI DETRAIBILI (COMMA 629)
Ridotta la detraibilità di alcuni oneri di cui all’articolo 15 del T.U.I.R. dall’imposta lorda per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 120.000 euro (calcolato al netto di quello relativo all’abitazione e alle relative pertinenze). A decorrere dall’anno di imposta 2020, se il reddito complessivo non eccede i 120.000 euro è prevista una detrazione per l’intero importo mentre per i redditi superiori a 120.000 euro la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro.
AUTO AZIENDALE (commi 632-633)
Ai fini della determinazione dell’importo tassabile in capo al dipendente in caso di concessione di veicoli ad uso promiscuo, è stato modificato l’art. 51, comma 4 del T.U.I.R., prevedendo un valore convenzionale da assoggettare a tassazione in capo al dipendente differenziato a seconda dei valori di emissione di anidride carbonica del veicolo. Per i contratti stipulati a decorrere da luglio 2020, i veicoli più inquinanti comporteranno una maggiore tassazione per il dipendente.
BUONI PASTO (comma 677)
Modifiche al regime fiscale dei “buoni pasto” (art. 51, comma 2, lettera c) del T.U.I.R.): l’importo giornaliero massimo che non concorre a formare il reddito di lavoro del dipendente è elevato da 7 a 8 euro ove siano erogati in formato elettronico ed è ridotto da 5,29 a 4 euro in caso di buoni cartacei. Per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto a favore dei lavoratori addetti a strutture lavorative temporanee oppure ubicate in zone prive di servizi di ristorazione viene fissato il limite giornaliero a 5,29 euro.
REGIME FORFETTARIO (commi 691-692)
Soppressa la previsione introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 relativa all’imposta sostitutiva al 20% per i contribuenti con ricavi tra 65.001 e 100.000 euro.
Confermata la c.d. flat tax fino a 65.000 euro con aliquota del 15%, ma è stata introdotta come condizione per l’accesso al regime forfettario il limite di 20.000 lordi delle spese sostenute, nell’anno precedente, per il personale e per il lavoro accessorio. Sono stati esclusi da tale regime anche coloro i quali, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
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