Last Updated on Aprile 10, 2020
Il Decreto Legge n. 23/2020, in vigore dal 9 aprile 2020, dispone la sospensione dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, per le imprese e i professionisti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei compensi.
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi i versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020, relativi:
- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- all’imposta sul valore aggiunto;
- ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
Le imprese e i professionisti, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro (riferiti al periodo d’imposta 2019), beneficiano della sospensione solo se si verifica una diminuzione del fatturato o dei compensi di almeno il 33 per cento, nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.
Per i contribuenti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro (riferiti al 2019), la sospensione opera a condizione che la diminuzione, nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019, sia almeno del 50 per cento.
Per i soli versamenti IVA in scadenza ad aprile e maggio 2020, la sospensione si applica, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi, alle imprese e i professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei compensi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.
Per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa, la sospensione si applica limitatamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute delle addizionali regionali e comunali, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
La sospensione opera, infine, anche a beneficio dei soggetti economici che hanno intrapreso l’esercizio dell’attività dopo il 31 marzo 2019.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato dai contribuenti.
Chi posso contattare per saperne di più?
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