Modifiche alla disciplina dei contratti a termine e della somministrazione di lavoro, nuove regole per l’assenza ingiustificata e termini definiti per le comunicazioni dello smart working.
Sono queste le principali previsioni contenute nella Legge n. 203 del 13 dicembre 2024 (cd. Collegato lavoro) e nel Decreto Legge n. 202 del 27 dicembre 2024 (cd. DL Milleproroghe 2025).
LE NOVITÀ DEL COLLEGATO LAVORO
Sicurezza sul lavoro
Sono introdotte modifiche al Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, con riferimento alla sorveglianza sanitaria è previsto che:
- la visita medica svolta in fase pre-assuntiva costituisca una delle modalità di adempimento dell’obbligo di visita medica preventiva volta a verificare l’idoneità alla mansione;
- il medico competente possa, in sede di visita preventiva, tener conto delle risultanze degli accertamenti già effettuati dal dipendente, al fine di evitarne la ripetizione;
- la visita di idoneità alla mansione del lavoratore che si assenti per oltre 60 giorni sia effettuata solo qualora il medico competente ne ravvisi la necessità;
- l’ASL sia l’amministrazione competente per l’esame dei ricorsi contro i giudizi del medico in luogo dell’attuale generico riferimento «all’organo di vigilanza».
Cassa integrazione
Sono previste nuove regole per la compatibilità tra la cassa integrazione e la prestazione lavorativa.
È ora disposto che, qualora il lavoratore in cassa integrazione svolga altra attività lavorativa, sia subordinata che autonoma, non percepirà il trattamento di cassa nei giorni di lavoro effettuati.
Somministrazione di lavoro
È eliminata la previsione secondo cui, fino al 30 giugno 2025, l’utilizzatore può avvalersi del medesimo lavoratore anche per più di 24 mesi se questi è assunto dall’Agenzia di somministrazione a tempo indeterminato.
Sono, inoltre, modificati i limiti quantitativi di utilizzo della somministrazione a termine. In linea generale, il numero dei lavoratori somministrati a termine e di quelli assunti direttamente a tempo determinato non può superare il 30% dei dipendenti a tempo indeterminato dell’utilizzatore, salvo diverse previsioni dei contratti collettivi. Il provvedimento prevede che ora tale limite non si applichi – oltre che alle categorie già previste (i.e. lavoratori in mobilità, disoccupati a certe condizioni, svantaggiati e molto svantaggiati) – anche ai lavoratori:
1. over 50;
2. assunti:
– per l’avvio di nuove attività,
– da imprese start up innovative,
– per lo svolgimento di attività stagionali,
– per specifici programmi e spettacoli televisivi o radiofonici,
– per sostituire lavoratori assenti;
3. assunti dall’Agenzia per il lavoro a tempo indeterminato.
È, infine, precisato che siano esclusi dall’obbligo di causali i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato stipulati con soggetti disoccupati che godano da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione o di ammortizzatori sociali e con lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.
Contratti a tempo determinato
Il provvedimento:
a. integra le disposizioni del cd. Decreto Trasparenza in tema di periodo di prova. In particolare, si specifica che la durata del periodo di prova nei contratti a termine è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 di calendario a partire dall’inizio del rapporto di lavoro, ferme restando le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva. In ogni caso la durata della prova non può essere inferiore a 2 giorni e superiore a:
- 15 giorni per i contratti fino a 6 mesi;
- 30 giorni per quelli con durata compresa tra 6 e 12 mesi.
b. amplia, attraverso l’interpretazione autentica dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 81/2015, la definizione di lavoro stagionale che ora comprende, non solo le attività individuate dal DPR 1525/1963, ma anche quelle organizzate per soddisfare picchi di attività nonché esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali di produzione, secondo quanto previsto dai contratti collettivi.
Smart working
In tema di lavoro agile è individuato il termine di cinque giorni per le comunicazioni obbligatorie relative all’avvio dell’attività, alle modifiche della durata e alla cessazione del lavoro svolto in smart working.
Contratti misti
È introdotta una nuova ipotesi di contratto ibrido a causa mista ovvero la possibilità di assumere un soggetto in parte con un contratto di lavoro dipendente, in parte con un rapporto autonomo a partita iva, beneficiando del regime fiscale forfettario per il reddito autonomo.
Viene, infatti, oggi consentito l’accesso a siffatto regime ai professionisti iscritti ad albi o repertori professionali che svolgano l’attività in favore di datori di lavoro con più di 250 dipendenti e che siano al contempo assunti dagli stessi con contratto a tempo indeterminato e part-time tra il 40 e il 50% rispetto all’orario previsto dal contratto collettivo applicato. Il contratto di lavoro autonomo deve essere certificato e la relativa attività non deve sovrapporsi a quella del lavoro subordinato. Infine, il regime forfettario diventa accessibile anche ai non iscritti ad albi o repertori se previsto da specifici accordi di prossimità.
Dimissioni e assenza ingiustificata
È disposto che, nel caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore sia tenuto a darne comunicazione all’Ispettorato Nazionale del lavoro. In tal caso il rapporto si intende risolto per volontà del dipendente, salvo che egli dimostri di non aver potuto comunicare la sua assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile all’impresa.
Debiti contributivi
È previsto che, a partire dal 1° gennaio 2025, l’INPS e l’INAIL possano consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di sessanta rate mensili, nei casi che saranno comunque definiti con successivo decreto ministeriale.
Ape sociale e lavoratori precoci
Sono uniformati i tempi di presentazione delle domande di accesso all’Ape sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto per i lavoratori precoci: 31 marzo, 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno.
LE NOVITÀ DEL MILLEPROROGHE
Contratti a tempo determinato
Il provvedimento interviene sulle ragioni che giustificano il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato, posticipando sino al 31 dicembre 2025 la possibilità per le parti individuali di procedere alla relativa individuazione.
Secondo l’attuale disciplina, l’identificazione delle condizioni legittimanti l’apposizione al contratto di un termine superiore ai 12 mesi e non eccedente i 24 è rimessa, stabilmente, alla contrattazione collettiva di qualsiasi livello (nazionale, territoriale o aziendale). In assenza di tali previsioni collettive e solo sino al 31 dicembre 2025 (in luogo del 31 dicembre 2024), il datore e il lavoratore possono andare oltre la soglia di 12 mesi, individuando nei contratti individuali le esigenze di natura tecnica, produttiva ed organizzativa.
Toffoletto De Luca Tamajo è a disposizione per qualsiasi chiarimento
Per maggiori informazioni: comunicazione@toffolettodeluca.it