Last Updated on Dicembre 18, 2023
Il 15 dicembre scorso, con la Legge di conversione n. 191 del DL 145/2023 (cd. Decreto Anticipi), è intervenuta ancora una proroga del diritto allo smart working nel settore privato per due categorie di lavoratori.
La disposizione rubricata «Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14» posticipa, infatti, al 31 marzo 2024 la vigenza della previsione (art. 90, comma 1, DL 34/2020), in scadenza a fine 2023, che riconosce il diritto allo smart working ai genitori di minori di 14 anni e ai lavoratori che, in base all’accertamento del medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale, risultino maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid-19 in ragione dell’età o di una condizione di fragilità derivante da immunodepressione, da patologie oncologiche o da comorbilità. L’obbligo per le imprese di sottoporre i lavoratori cosiddetti fragili alla visita del medico aziendale (i.e. la sorveglianza sanitaria eccezionale) è stato introdotto nel contesto pandemico ed è cessato in realtà il 31 luglio 2022, senza che sia poi intervenuta alcuna ulteriore esplicita proroga. Il che potrebbe generare qualche problema applicativo della previsione in commento.
Per entrambe le categorie di lavoratori, il diritto è riconosciuto a condizione che la modalità agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa svolta. Per i genitori, inoltre, il diritto è escluso se l’altro sia beneficiario di ammortizzatori sociali o non lavori.
Slitta al 31 marzo 2024 anche la possibilità per i lavoratori interessati di svolgere la prestazione utilizzando strumenti informatici nella loro disponibilità, qualora non siano forniti dal datore. Scade, invece, il 31 dicembre 2023 (salvo ulteriori interventi normativi), il diritto allo smart working dei dipendenti pubblici e privati cd. «super fragili», ovvero affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità (specificamente individuate nel DM del 4 febbraio 2022), anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento e senza alcuna riduzione della retribuzione.
Toffoletto De Luca Tamajo è a Vostra disposizione per ogni chiarimento e supporto.
Per maggiori informazioni: comunicazione@toffolettodeluca.it