Parità di genere ed esonero contributivo. Domande rettificabili entro il 15 ottobre

L’INPS, con il messaggio n. 2844 del 13 agosto 2024, ha fornito alcuni chiarimenti sulla modalità di trasmissione delle richieste di esonero contributivo per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere.

L’intervento si è reso necessario in quanto in fase di elaborazione delle richieste è emerso l’inserimento, nei moduli di domanda, di una retribuzione media mensile globale non coerente, in quanto inferiore a quella effettiva (in merito, si precisa che la retribuzione media mensile globale si riferisce a tutte le retribuzioni corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori).  

Pertanto, l’Istituto comunica che i datori di lavoro interessati, che abbiano conseguito la certificazione parità di genere entro il 31 dicembre 2023 e abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseriti, previa rinuncia alla domanda presentata contenente le informazioni erronee. A seguito di tale rinuncia, i datori di lavoro potranno presentare una nuova domanda con l’esatta indicazione delle informazioni e, in particolare, della retribuzione media mensile globale.

La rinuncia nonché il successivo invio di una nuova richiesta devono essere effettuate entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024

Alla scadenza del suddetto termine, tutte le domande in stato “trasmessa” verranno massivamente elaborate. Pertanto, in caso di mancata rettifica della domanda nel termine sopra indicato, la stessa, qualora ricorrano tutti i requisiti di legge, sarà accolta per il minore importo determinato sulla base della retribuzione media mensile globale stimata erroneamente indicata. 

Toffoletto De Luca Tamajo è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Per maggiori informazioni: comunicazione@toffolettodeluca.it
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