Parità di genere ed esonero contributivo: attenzione alle domande 

Last Updated on Febbraio 8, 2023

Termine di presentazione della domanda 

Scade il 15 febbraio p.v. –  come chiarito dall’Inps con la circolare n. 137 del 27 dicembre u.s. – il termine per presentare le domande di ammissione all’esonero contributivo previsto per le imprese che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022.

Misura dell’esonero

Lo sgravio è determinato in misura non superiore all’1% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna impresa.  L’esonero è fruito dai datori mediante riduzione dei contributi previdenziali a loro carico per tutte le mensilità di validità della certificazione ed è dunque parametrato su base mensile.

Requisiti 

Oltre al conseguimento del c.d. bollino rosa, la fruizione dell’agevolazione è subordinata alla regolarità contributiva, all’assenza di violazioni delle norme fondamentali sulle condizioni di lavoro e al rispetto degli altri obblighi di legge e dei contratti collettivi nonché, per le aziende che occupano più di 50 dipendenti, alla presentazione del rapporto biennale.

Modalità di presentazione della domanda

Nella citata circolare, l’Inps chiarisce che la domanda deve essere inoltrata – per il tramite del legale rappresentante dell’impresa, di un suo delegato o dei soggetti intermediari – utilizzando esclusivamente il modulo di istanza on-line “PAR_GEN” disponibile nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” e deve contenere specifiche informazioni sulla forza lavoro e sui relativi dati retributivi con riferimento al periodo di validità della certificazione di parità.

Insufficienza delle risorse ed eventuale riduzione dell’esonero

Una volta inoltrata, l’istanza rimane nello stato “Trasmessa” sino alla fine del periodo stabilito dall’Inps per l’acquisizione delle domande. Al termine delle elaborazioni, l’Ente previdenziale comunica, in calce all’istanza, l’ammontare dello sgravio che potrà essere fruito e, nel caso in cui rilevi l’insufficienza delle risorse stanziate per il finanziamento della misura (50 milioni di euro), provvederà a ridurre proporzionalmente l’importo spettante alle imprese richiedenti, al fine di consentire il più ampio accesso al beneficio.

Cumulabilità con altre agevolazioni 

Lo sgravio, come intervento generalizzato, non costituisce aiuto di Stato ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione dovuta e salvo specifici divieti di cumulo con altri regimi agevolativi.

Per maggiori informazioni: comunicazione@toffolettodeluca.it
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