Pubblicato il Family Act

Last Updated on Giugno 15, 2022

Il 27 aprile 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge delega del 7 aprile n. 32 (c.d. Family Act) per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.

In ambito lavoristico si segnalano le deleghe al Governo per la modifica della disciplina dei congedi parentali, di paternità e di maternità nonché per il sostegno al lavoro femminile e al work-life balance per i lavoratori pubblici e privati. I relativi Decreti legislativi attuativi dei principi individuati nel provvedimento dovranno essere approvati entro 24 mesi dal 12 maggio 2022.

Congedi parentali (art. 3, comma 2)

In materia di congedi parentali il Governo dovrà attenersi ai seguenti criteri direttivi:

  1. godimento sino a un’età dei figli non superiore a 14 anni (in luogo degli attuali 12), anche attraverso modalità flessibili di fruizione, compatibilmente con le previsioni dei contratti collettivi e tenuto conto dei casi di monogenitorialità;
  2. riconoscimento di un permesso retribuito non inferiore a 5 ore da fruire – previo preavviso al datore – per i colloqui con gli insegnanti e per la partecipazione al percorso di crescita dei figli nonché di permessi al coniuge o ad altro parente per sostenere la donna in gravidanza;
  3. individuazione di un periodo minimo, non inferiore a 2 mesi, di congedo per ciascun figlio (non cedibile all’altro genitore) con forme di premialità qualora la sua fruizione sia equamente distribuita tra madre e padre;
  4. estensione della disciplina in questione anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.

Congedi di paternità e di maternità (art. 3 comma 3)

Sono fissati criteri ad hoc per incentivare la partecipazione dei padri nella vita dei figli prevedendo che:

  1. la durata del congedo obbligatorio sia significativamente superiore rispetto a quella attualmente prevista (i.e. 10 giorni di astensione fruibili entro i cinque mesi dal parto);
  2. il diritto sia riconosciuto a prescindere dallo stato civile o di famiglia del padre lavoratore e dall’anzianità di servizio;
  3. il padre comunichi al datore l’esercizio del diritto con ragionevole preavviso, tenuto conto dei ccnl di categoria;
  4. il diritto sia garantito ai lavoratori pubblici con misure e condizioni uguali a quelle dei dipendenti privati nonché ai lavoratori autonomi.

Infine, è disposto un aumento dell’indennità obbligatoria per il congedo di maternità.

Conciliazione vita-lavoro e lavoro femminile (art. 4)

Sono definite le linee guida per il rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro delle donne e una migliore gestione dei tempi tra la vita privata e quella professionale prevedendo:

  1. la modulazione del trattamento retributivo dei lavoratori nei giorni di congedo per  la malattia dei figli;
  2. un sistema incentivante per i datori che, per i suddetti fini, applichino le clausole collettive recanti modalità di lavoro flessibile, con facoltà dei lavoratori di richiedere il ripristino dell’originario regime contrattuale;
  3. benefici, anche contributivi, per le imprese nei casi di sostituzione per maternità, rientro al lavoro delle donne e relative attività di formazione nonché qualora adottino misure di conciliazione tra vita-lavoro attraverso la contrattazione di secondo livello;
  4. incentivi economici per le piccole e medie imprese femminili nonché per il lavoro femminile nelle regioni del Mezzogiorno.

Infine, nell’ambito delle misure di sostegno all’educazione dei figli, è prevista l’introduzione (entro 12 mesi) di incentivi fiscali per le forme di welfare aziendale, disposte dalla contrattazione collettiva di secondo livello, relative alla loro formazione, educazione e  salute.

Di: Avv. Alessia De Concilio e Avv. Stefania Vitiello

Per maggiori informazioni: comunicazione@toffolettodeluca.it
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