In attuazione della Legge delega n. 118/2022 (c.d. Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 103 del 12 luglio 2024 recante disposizioni volte alla «semplificazione dei controlli sulle attività economiche» e alla promozione di un ambiente economico più favorevole allo sviluppo e alla crescita.
La nuova disciplina, dal punto di vista oggettivo, si applica ai «controlli» definiti quali le attività di natura amministrativa, comunque denominate, svolte dalle Pubbliche Amministrazioni per la verifica del rispetto di regole poste a tutela di un interesse pubblico, ivi incluse quelle in materia di lavoro, salute e sicurezza, da parte di operatori che svolgono un’attività economica. Sono espressamente escluse, invece, le verifiche in materia fiscale e antimafia, quelle di polizia economico finanziaria nonché quelle disposte per esigenze di sicurezza e difesa nazionale.
Tra le previsioni più significative si segnalano l’introduzione:
- di un sistema di valutazione del rischio secondo cui le imprese possono volontariamente ottenere il rilascio di un Report certificativo di c.d. «basso rischio» da parte di Organismi di certificazione accreditati, previa verifica del rispetto di norme tecniche e prassi di riferimento che saranno elaborate dall’Ente Nazionale Italiano (UNI). La certificazione può avere ad oggetto i seguenti ambiti: a) protezione ambientale; b) igiene e salute pubblica; c) sicurezza pubblica; d) tutela della fede pubblica; e) sicurezza dei lavoratori. Il possesso del Report di basso rischio consente alle imprese di essere passibili dei controlli non più di una volta l’anno;
- di un meccanismo di esonero dai controlli per i successivi 10 mesi in caso di esito positivo della prima verifica;
- della possibilità, qualora siano accertate per la prima volta in un quinquennio violazioni minori (i.e. per cui è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a 5.000 euro), di rimediare alle medesime a seguito della diffida dell’ente nel termine di 20 giorni;
- dell’esclusione della responsabilità dell’impresa se la violazione sia dipesa da un errore non determinato da colpa (c.d. errore scusabile).
I meccanismi di esonero e/o limitazione dei controlli non si applicano alle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Le nuove disposizioni rappresentano un passo importante verso la valorizzazione delle imprese che operando, anche secondo i principî ESG (Environmental, Social, Governance), intendano perseguire obiettivi quali la tutela dell’ambiente, il rispetto dei diritti umani e sociali e la trasparenza nell’attività di amministrazione e di governo aziendale.
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