Last Updated on Settembre 23, 2019
Il 4 settembre 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 101 del 3 settembre 2019 contenente disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e la risoluzione di crisi aziendali.
Il provvedimento – oltre a contenere disposizioni atte a fronteggiare alcuni importanti crisi industriali in corso nel nostro Paese (e.g. Ilva e Whirpool) – interviene anche ampliando e integrando alcune previsioni contenute nel d.lgs. n. 81/2015.
In particolare, è previsto che ai lavoratori la cui prestazione sia organizzata mediante piattaforme anche digitali e il cui rapporto si concreti in una collaborazione esclusivamente personale, continuativa e organizzata dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (c.d. co.co.co. etero-organizzate) va riconosciuto un regime di tutele assimilato a quello dei lavoratori subordinati. In altre parole, ai lavoratori su piattaforma digitale (e non) si estendono gli istituti propri del lavoro subordinato, quali, a titolo esemplificativo, la retribuzione minima fissata dal contratto collettivo di riferimento, le tutele previdenziali e assistenziali, le ferie e il TFR, mentre resta ancora dibattuta in dottrina e in giurisprudenza l’applicabilità del regime sanzionatorio in caso di licenziamento illegittimo.
La disposizione è entrata in vigore il 5 settembre scorso.
Nel d.lgs. n. 81/2015 è stato introdotto altresì un intero capo (V-bis) in cui sono previste specifiche tutele per coloro che abbiano rapporti di lavoro non subordinato e svolgano attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di biciclette o veicoli a motore con due o più ruote, attraverso piattaforme anche digitali.
Tali soggetti hanno diritto:
- a essere retribuiti in base alle consegne effettuate (cottimo) purché in misura non prevalente. I contratti collettivi possono definire schemi retributivi modulari e incentivanti, che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dei diversi modelli organizzativi;
- alla retribuzione su base oraria, a condizione che, per ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata;
- alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
- all’applicazione da parte dell’impresa che si avvale della piattaforma delle tutele prevenzionistiche di cui al d.lgs. n. 81/2008.
Si segnala che tutte le tutele contenute nel capo V-bis i applicheranno decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL che, a sua volta, dovrà avvenire entro 60 giorni dal 4 settembre, in altre parole al massimo tra 8 mesi. Ma è assai probabile che ci saranno delle modifiche in sede di conversione.
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