L’Agenzia delle Entrate chiarisce la disciplina IVA applicabile ai voucher utilizzabili per il welfare aziendale

Last Updated on Gennaio 31, 2020

Con la risposta ad interpello n. 10 del 23/01/2020 dell’Agenzia delle Entrate è stata chiarita la disciplina IVA applicabile ai documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico (c.d. voucher) che le piattaforme welfare emettono – in virtù di un mandato senza rappresentanza – in favore dei dipendenti delle società clienti per consentire agli stessi di usufruire dei beni e dei servizi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del TUIR, acquistati dai propri fornitori convenzionati. 

Secondo l’Agenzia delle Entrate, all’atto dell’emissione del buono – da considerarsi corrispettivo ai sensi dell’articolo 6 bis del DPR 633/72 – ciascun fornitore deve fatturare la transazione al provider welfare che, a sua volta, deve trasferire al datore di lavoro gli effetti giuridici relativi all’acquisto del bene o del servizio oggetto del voucher, “ribaltando al datore di lavoro l’operazione di acquisto, così come previsto nel mandato senza rappresentanza. 

In questa operazione di ribaltamento, il provider welfare deve, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile al mandato senza rappresentanza, applicare il medesimo inquadramento Iva del bene o della prestazione applicati dal fornitore convenzionato. Ciò in quanto, nell’ambito del mandato senza rappresentanza, opera una totale equiparazione, dal punto di vista oggettivo, dei servizi resi o ricevuti dal mandatario (il provider welfare) e quelli da lui resi al mandante (il datore di lavoro). Tale equiparazione non è prevista nel caso in cui il trattamento Iva dipenda dalla natura soggettiva del fornitore (ad esempio i contribuenti in regime forfetario o le associazioni sportive): in tali situazioni il provider welfare dovrà applicare l’Iva ordinaria ai propri clienti.

Da un punto di vista pratico, è quindi opportuno che le società che si affidano ai provider welfare per la gestione dei propri piani di welfare verifichino che i documenti fiscali che ricevono siano coerenti rispetto ai criteri illustrati dall’Agenzia delle Entrate.

Chi posso contattare per saperne di più?

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti.

Potete contattare l’Avv. Donatella Cungi, Partner dello Studio e Responsabile del team dedicato al Welfare Aziendale e il Dott. Diego Paciello, Responsabile dell’area Fiscale, Welfare e Compensation&Benefits agli indirizzi sdc@toffolettodeluca.it o stax@toffolettodeluca.it.

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