Last Updated on Febbraio 24, 2020
Il 19 dicembre 2019 ABI e FABI, Cgil, Cisl, Uil e Unità Sindacale Falcri, Silcea e Sinfub, hanno firmato un’ipotesi di intesa che rinnova il CCNL per i quadri direttivi e il personale delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali del 31 marzo 2015.
Di seguito una breve sintesi delle principali novità del contratto che si applicherà fino al 31 dicembre 2022.
- Aumentati i tempi della procedura per il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali in caso di concessione di un servizio in appalto e inserita una “raccomandazione delle parti” affinché, all’atto della stipulazione del rinnovo di un contratto di appalto con diversa società appaltatrice, le imprese committenti promuovano l’inserimento nel contratto di una “clausola sociale” a garanzia dei livelli occupazionali del personale impiegato da almeno 6 mesi nell’appalto precedente (Articolo 19 CCNL).
- Aumentato a 3.500 euro l’importo annuo erogabile dal Fondo per l’occupazione in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori nelle Regioni del Mezzogiorno (art. 32 CCNL).
- Prevista la facoltà per i lavoratori con figlio convivente portatore di handicap di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e, su loro richiesta, di ritornare a tempo pieno. In tutti i casi di richiesta di trasformazione del rapporto da full time a part time viene riconosciuta la priorità in caso di patologie gravi riguardanti i familiari del dipendente. Viene poi soppresso il limite del 20% del personale a tempo a pieno quale soglia per la sottoscrizione di contratti a tempo parziale (Articolo 35 CCNL).
- Introdotte nuove disposizioni restrittive della normativa sul lavoro agile. La prestazione lavorativa – svolta in altra sede aziendale, nel proprio domicilio o in altro luogo previamente autorizzato – sarà effettuata entro i limiti di durata dell’orario giornaliero e settimanale e non potrà superare il limite massimo di 10 giornate mensili, salvo diversi limiti stabiliti dagli accordi aziendali o di gruppo.
- Aggiunto un comma all’articolo 41 CCNL in materia di lavoratori sottoposti a procedimento penale, per cui, su richiesta del lavoratore allontanato dal servizio per motivi cautelari a seguito di procedimento penale per fatti estranei all’attività lavorativa, l’impresa è tenuta ad effettuare un colloquio ed udire la posizione del dipendente.
- Inserito un comma all’articolo 42 CCNL con cui si estendono garanzie e tutele nei confronti dei dipendenti sottoposti a procedimento penale e civile per fatti commessi nell’esercizio delle funzioni.
- Introdotte importanti novità in materia di procedimento disciplinare. Tra le altre si segnala l’estensione da 5 a 7 giorni del termine entro il quale il lavoratore – a seguito della contestazione disciplinare – deve fornire le proprie giustificazioni. Inoltre, entro tale termine, il dipendente può chiedere per iscritto l’accesso a specifici documenti necessari ad un compiuto esercizio del diritto di difesa. La richiesta sospende il decorso del termine. (Articolo 44 CCNL).
- Abolito il c.d. “salario d’ingresso” per i neoassunti (ex art. 46 CCNL) e ridotto a 18 mesi il termine per la parificazione di inquadramento degli apprendisti al livello retributivo spettante (art. 33 CCNL).
- In via transitoria, ai soggetti destinatari di livello retributivo di inserimento professionale, ivi inclusi gli apprendisti, viene riconosciuto un importo denominato “integrazione ex F.O.C. 2019” dalla data di entrata in vigore dell’accordo e sino al 4° anno di anzianità aziendale (Articolo 45 CCNL).
- Si segnalano inoltre le seguenti modifiche:
- estensione a 7 giorni del congedo di paternità (in linea con quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2020) e previsione di ulteriori permessi in caso di ricovero del figlio o del genitore (Articolo 59 CCNL);
- flessibilità di orario in entrata e in uscita, permessi ed aspettativa ad hoc per dipendenti affetti da patologie oncologiche (Articolo 58 CCNL);
- adozione di un’organizzazione “disability friendly” che prevede l’eliminazione di barriere architettoniche in caso di ristrutturazioni e l’individuazione di un disability manager (Articolo 69 CCNL);
- integrale recepimento delle disposizioni di cui alla Legge Cirinnà in tema di unioni civili tra persone dello stesso sesso (Art. 69 CCNL);
- conciliazione vita/lavoro attraverso l’istituzione della “Banca del tempo”.
- Innalzati i limiti di età anagrafica per cui diventa necessario il consenso del lavoratore in caso di trasferimento (Articoli 88 e 111 CCNL).
- Modificata la classificazione del personale prevedendo 9 livelli (rispetto ai 13 del precedente contratto).
- Previsto un aumento retributivo di 190 euro che verrà corrisposto in tre tranches: 1° gennaio 2020, 1° gennaio 2021 e 1° dicembre 2022.
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