Green Pass: breve panoramica e recenti novità

Last Updated on Maggio 13, 2022

NB* Aggiornato al 20 dicembre 2021

Dal 15 ottobre 2021 l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati è consentito solo ai lavoratori in possesso del Green Pass.  

È opportuno fare chiarezza sui contenuti dell’obbligo del Green Pass anche alla luce delle novità introdotte dalla legge di conversione del DL n. 127/2021 e dal DPCM n. 299 del 17/12/2021.

Vediamo, pertanto, nel dettaglio chi sono i destinatari dell’obbligo, le conseguenze in caso di violazione delle norme e le recenti novità.

Nozione e destinatari dell’obbligo

Secondo l’art. 9 del D.l. 22/04/2021 n. 52, il Green pass (certificazione verde Covid-19) è una certificazione che attesta:

  1. l’avvenuta vaccinazione anti-Covid o
  2. l’avvenuta esecuzione di un tampone molecolare o rapido negativo nelle 72/48 h precedenti oppure
  3. l’avvenuta guarigione da Covid-19.

destinatari di tale obbligo sono:

  1. il personale delle pubbliche amministrazioni;
  2. i dipendenti del settore privato;
  3. coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro pubblico o privato, anche sulla base di contratti esterni (es. collaboratori autonomi; appalto). 

L’obbligo, invece, non riguarda i soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino purché in possesso di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri indicati dal Ministero della Salute.

In merito ai destinatari si precisa, inoltre, che non occorre verificare il possesso del Green Pass del personale in smart working o in telelavoro in quanto tale certificazione serve esclusivamente per l’accesso ai luoghi di lavoro. Resta fermo che, qualora il dipendente in sw debba presentarsi in azienda, deve necessariamente possedere ed esibire il GP. In ogni caso non è possibile utilizzare lo sw al fine di eludere l’obbligo di green pass, così come chiarito anche dalle Faq del Governo.

Obbligo di verifica del Green pass da parte dei datori di lavoro

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il possesso della Certificazione Verde Covid da parte dei collaboratori e, in mancanza di controlli, il Prefetto può disporre una sanzione da 400 a 1.000 euro.

Come precisato in sede di conversione, per i lavoratori in somministrazione la verifica compete all’utilizzatore, mentre è onere del somministratore informare i lavoratori delle disposizioni e degli obblighi legati alla certificazione.

Ciascuna azienda ha, pertanto, dovuto determinare le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni.  

La legge di conversione ha previsto, però, che al fine di semplificare le verifiche del possesso del GP, i lavoratori possono richiedere di consegnare al datore copia della propria certificazione: in tal modo sono esonerati dai controlli per il periodo di validità del GP stesso. 

Su tale previsione si sono pronunciati recentemente sia ABI che Confindustria. 

ABI con nota del 24 novembre 2021 ha osservato che dal tenore letterale della norma (“i lavoratori possono richiedere”) è desumibile che il datore di lavoro non sia obbligato a dar seguito alla richiesta dei lavoratori di consegna del green pass, potendo confermare le modalità di controllo già adottate.

Analogamente Confindustria con nota del 22 novembre 2021 ritiene che la richiesta di consegna del GP non impatti sul sistema di controllo nel frattempo implementato dal datore per l’accesso ai luoghi di lavoro. Infatti, la nuova norma lascia impregiudicata la discrezionalità del datore di lavoro nella definizione delle modalità di svolgimento delle verifiche ex art. 9-septies, co. 5, primo periodo del DL n. 52/2021. 

“Pertanto, considerato che l’esonero dalle verifiche – conseguente alla consegna del greenpass – risponde a esigenze di semplificazione e razionalizzazione dei controlli e che la richiesta di esenzione è definita in termini di facoltà (i lavoratori possono richiedere di consegnare), l’implementazione della consegna del green pass – a seguito di richiesta dei lavoratori – deve considerarsi comunque rimessa alla decisione del datore di lavoro, al quale, infatti, competono le scelte in ordine al sistema e alle modalità di controllo e, quindi, anche quelle in ordine all’attuazione delle relative semplificazioni”.

In conclusione, la norma attribuisce una facoltà al lavoratore nell’ottica di semplificazione e razionalizzazione delle attività di verifica del GP. Nel rispetto della ratio normativa, dunque, la facoltà del lavoratore va conciliata con una eventuale contrapposta esigenza del datore di lavoro, che potrebbe riscontrare problemi/difficoltà organizzative nella raccolta dei Green Pass. 

In materia si segnala, inoltre, il DPCM n. 299 del 17/12/2021 secondo cui qualora “il lavoratore consegni al proprio datore la copia della propria certificazione verde Covid-19, il datore di lavoro effettua la verifica sulla perdurante validità della certificazione del lavoratore effettivamente in servizio mediante la lettura del codice a barre bidimensionale della copia  in  suo  possesso”.

Mancato possesso del Green Pass: conseguenze per i dipendenti

Sono previste diverse fattispecie di mancato possesso del GP e, dunque, diverse conseguenze per i dipendenti:

  1. i lavoratori che comunichino preventivamente di non essere in possesso del Green Pass o a seguito di controllo ne risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavorosono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili anche più volte fino al termine del 31 dicembre 2021. Anche in tal caso non sono previste conseguenze disciplinari e c’è diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. 

  1. i lavoratori che, eludendo i controlli, accedano al luogo di lavoro senza possedere ed esibire il Green Pass sono puniti con una sanzione da 600 a 1.500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
  2. i lavoratori il cui GP scada in corso di prestazione lavorativa, invece, non sono soggetti a sanzioni e la loro permanenza sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro (ipotesi introdotta in sede di conversione del DL).

Le spese per i tamponi a carico dei dipendenti

Non esiste ancora un contenzioso giudiziale in materia di Green Pass in ambito lavorativo. Tuttavia, si segnala una recente sentenza del Tar Lazio chiamato a pronunciarsi sull’esistenza o meno in capo al datore di lavoro dell’obbligo di sostenere i costi dei tamponi che i dipendenti no-vax sono tenuti a fare per conseguire il rilascio del GP necessario per l’accesso ai luoghi di lavoro.

Sul punto i giudici amministrativi hanno chiarito che il costo dei tamponi da effettuare per ottenere il green pass non deve essere sostenuto dal datore di lavoro.

In tal caso non sussiste, infatti, una fattispecie accomunabile a quella dei DPI previsti dal d.lgs. n. 81/2008 in quanto l’obbligo di esibire la certificazione verde non riguarda solo i luoghi di lavoro, ma incombe sulla generalità dei consociati: l’obiettivo, infatti, è tutelare la salute pubblica prevenendo la diffusione della pandemia, e non quello di tutelare la salute individuale dei lavoratori (Tar Lazio, sez. Terza bis, Ordinanza del 20/10/2021, n. 5705). 

Di:  Avv. Wanda Falco

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