Conciliazione vita-lavoro: al via il nuovo esonero contributivo

Last Updated on Settembre 18, 2026

È stato adottato il Decreto attuativo dell’art. 6 del D.L. n. 62/2026 (c.d. Decreto Primo Maggio) convertito dalla L. n. 112/2026 che ha istituito l’esonero contributivo destinato alle imprese in possesso della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro (vedi nostra newsflash «Decreto Primo Maggio: nuovi incentivi, salario giusto e tutele per il lavoro digitale» del 5 maggio 2026).

Chi può accedere?

Possono beneficiare dell’esonero le imprese che abbiano conseguito la certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro, rilasciata sulla base dei requisiti previsti dalla UNI/PdR 192:2026 «Sistema di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro – Requisiti per il benessere delle famiglie», da un organismo accreditato e con una validità di 36 mesi.

Si segnala che lo scorso luglio Unioncamere ha pubblicato un apposito avviso che prevede servizi di assistenza tecnica e contributi alle imprese per sostenere i costi della certificazione in questione, le cui domande potranno essere presentate a partire dal 21 settembre 2026.

La fruizione dell’esonero è inoltre subordinata al rispetto delle condizioni generali previste dalla legge (art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006) in materia di benefici contributivi e della normativa sugli aiuti di Stato e riguarda tutti i contributi, dovuti dal datore di lavoro, ad esclusione dei premi INAIL e dei cosiddetti contributi minori.

A quanto ammonta e per quanto tempo spetta?

L’agevolazione consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico del datore di lavoro fino all’1%, entro un limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna impresa. Il beneficio è parametrato su base mensile e utilizzato a riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.

L’esonero è riconosciuto a decorrere dal 28 giugno 2026 e può essere fruito per l’intero periodo di validità della certificazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

Attenzione, tuttavia, alle risorse disponibili: il Decreto stanzia 7 milioni di euro per il 2026 e 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti rispetto alle domande complessivamente ammissibili, l’importo dell’agevolazione sarà proporzionalmente ridotto.

Come presentare le richieste?

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica all’Inps presumibilmente nelle apposite “finestre” stabilite dall’Istituto, secondo le modalità che saranno indicate dallo stesso con apposite istruzioni, e deve in ogni caso contenere:

  • i dati identificativi dell’impresa;
  • la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione;
  • l’aliquota datoriale media stimata nel medesimo periodo;
  • la forza aziendale media stimata in detto arco temporale;
  • il possesso della certificazione UNI/PdR 192:2026 in corso di validità, indicando l’identificativo del certificato, l’organismo accreditato che lo ha rilasciato nonché la relativa data di rilascio della certificazione;
  • la dichiarazione dell’impresa di non essere stata destinataria di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi.

Quando presentare la domanda?

Sarà necessario attendere le istruzioni operative dell’Inps, che individueranno annualmente le finestre temporali per la presentazione delle domande: il datore di lavoro che presenta la domanda entro il primo termine utile successivo al conseguimento della certificazione potrà essere ammesso all’esonero per l’intero periodo di validità della certificazione, fermo restando il termine finale del 31 dicembre 2028.

Cosa accade in caso di irregolarità?

L’Inps effettuerà i controlli sulla corretta fruizione dell’agevolazione, anche mediante la consultazione delle proprie banche dati e delle informazioni disponibili presso le altre amministrazioni competenti.

In caso di indebita fruizione dell’esonero, il datore di lavoro sarà tenuto al versamento dei contributi dovuti e al pagamento delle sanzioni previste dalla normativa vigente, ferma restando l’eventuale responsabilità penale qualora il fatto costituisca reato.
Inoltre, in caso di rinuncia o revoca della certificazione, l’impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all’Inps e al Dipartimento per le politiche della famiglia.

Toffoletto De Luca Tamajo è a Vostra disposizione per qualsivoglia chiarimento e/o approfondimento e per assisterVi nel percorso di valutazione della fattibilità e di ottenimento del beneficio.

Per maggiori informazioni: comunicazione@toffolettodeluca.it
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