Last Updated on Settembre 15, 2026
L’articolo 1 del Decreto legislativo del 07/08/2026 n. 148 (c.d. Decreto “Omnibus”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 2026, n. 185, ha ripristinato l’elenco dei potenziali beneficiari delle somme, opere e servizi di welfare aziendale contenuto nell’articolo 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) antecedente le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio del 2025 prima e dal Decreto Legislativo 18 dicembre 2025, n. 192 poi, che avevano limitato sensibilmente il novero dei possibili soggetti beneficiari del welfare aziendale, creando diverse criticità a tutti gli operatori del mercato, ivi inclusi i cosiddetti provider di servizi welfare.
L’articolo 2 del Decreto ha modificato le disposizioni in materia di tassazione del fringe benefit auto e dei relativi optional.
L’intervento normativo è volto, tra le altre cose, ad escludere l’applicazione dell’onerosa tassazione sulla base del valore normale che si era resa necessaria a seguito delle interpretazioni fornite dall’Agenzia delle entrate in merito alle precedenti modifiche normative introdotte nel 2025, nonché a disciplinare la valorizzazione degli optional e degli allestimenti delle auto.
Il nuovo dettato normativo:
a partire dal periodo d’imposta 2026;
prevede che:
- il valore del fringe benefit deve essere sempre calcolato sulla base di una percorrenza convenzionale annua di 15 mila chilometri al costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI, moltiplicato per la percentuale del 50%, 20% o 10% a seconda del tipo di motorizzazione (termica, plug-in o full electric), al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente in relazione alla concessione del veicolo, incluse quelle relative agli accessori e allestimenti.
L’abbattimento del valore imponibile del fringe benefit in funzione del costo degli accessori e allestimenti rappresenta una novità che supera definitivamente le contrarie e recenti interpretazioni dell’Agenzia delle entrate sul punto. - il valore del fringe benefit determinato secondo il criterio di cui sopra dovrà essere incrementato del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione del veicolo;
in presenza di optional (accessori o allestimenti) non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore del fringe benefit determinato secondo il criterio di cui sopra dovrà essere incrementato del 5%. - per i veicoli concessi in uso promiscuo che non rientrano fra quelli di cui ai punti a) e b) che seguono
Inoltre, la norma, per:
- i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024; e
- i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nell’anno 2025;
ha disposto:
- con effetti retroattivi, l’applicazione della disciplina vigente al 31 dicembre 2024, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione;
- a partire dal 1° gennaio del sesto anno successivo a quello di prima immatricolazione, l’incremento del 50% del valore del fringe benefit calcolato secondo quanto previsto ai punti che precedono.
Il quadro normativo applicabile per l’individuazione dei beneficiari del welfare aziendale e per la tassazione del fringe benefit auto appare essere dunque particolarmente articolata: ne parleremo, analizzando anche qualche caso concreto, con il dott. Diego Paciello nel webinar di giovedì 17 p.v..
Toffoletto De Luca Tamajo è a disposizione per qualsivoglia chiarimento.
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