Last Updated on Novembre 7, 2022
Il Fondo Nuove Competenze è stato istituito dall’art. 88 del DL 34/2020 (c.d. Rilancio) per consentire alle imprese, mediante la sottoscrizione di intese collettive (a livello aziendale o territoriale), di rimodulare l’orario di lavoro per destinarne una parte all’aggiornamento professionale dei lavoratori.
Lo strumento è stato oggetto di interessanti modifiche da parte del DL 146/2021 (c.d. Fiscale) che ha rimesso all’adozione di un Decreto interministeriale ad hoc l’individuazione delle imprese destinatarie della misura, la determinazione degli oneri finanziabili nonché la definizione delle caratteristiche dei progetti formativi.
Il 3 novembre il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – ha pubblicato sul proprio sito il Decreto del 22 settembre 2022.
In primo luogo, il provvedimento ricorda che il Fondo è stato rifinanziato per 1 miliardo di euro al fine di sostenere gli oneri connessi ai progetti formativi oggetto di accordi sindacali sottoscritti entro il 31 dicembre 2022, da realizzarsi anche nel 2023. In tal senso, è previsto che il Fondo copra i costi del 60% della retribuzione oraria delle ore destinate alla formazione e del 100% dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, inclusa la parte a carico del lavoratore. La quota retributiva rimborsata dal Fondo è, invece, pari al 100% qualora vi siano accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell’orario di lavoro, anche una sua riduzione (per almeno un triennio) a parità di retribuzione.
Possono accedere al Fondo le aziende che avvertano la necessità di un aggiornamento professionale dei lavoratori a seguito: a) della transizione digitale ed ecologica (e.g. processi volti all’efficientamento energetico, all’uso di fonti sostenibili e alla riduzione degli sprechi); b) della sottoscrizione di accordi di sviluppo per progetti di interesse strategico o c) del ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui alla Legge di Bilancio 2022.
Con specifico riferimento alla formazione è richiesto che i progetti abbiano per ciascun lavoratore una durata variabile da un minimo di 40 a un massimo di 200 ore e siano riconosciuti nell’ambito di specifiche classificazioni internazionali (es. DGCOMP per le competenze digitali ed ESCO per quelle connesse alla transizione ecologica). L’acquisizione di tali competenze al termine dei percorsi formativi dovrà essere certificata.
L’attività di formazione è, di norma, finanziata dai Fondi paritetici interprofessionali. L’azienda non può essere soggetto erogatore della formazione che deve essere svolta con il concorso di un ente accreditato a livello nazionale o regionale.
La gestione operativa del Fondo resta di competenza dell’ANPAL, cui ora spetta la pubblicazione di un avviso che consentirà alle imprese di candidare i loro progetti. Attenzione, quindi, all’emissione di tale provvedimento considerato che il termine per la sottoscrizione degli accordi collettivi è fine anno.
In tale prospettiva il Fondo Nuove Competenze – in linea con quanto previsto dal PNRR – rappresenta un’utile misura per rafforzare il sistema della formazione professionale, difendere l’occupabilità dei lavoratori e far crescere la produttività delle aziende.
Lo Studio è a disposizione per aiutarVi ad utilizzare nei brevi tempi previsti questo interessante strumento.
Di: Avv. Alessia De Concilio e Avv. Stefania Vitiello
Per maggiori informazioni: comunicazione@toffolettodeluca.it