Controlli a distanza dei lavoratori: le istruzioni dell’INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota n. 2572 del 14 aprile 2023 con la quale fornisce, al proprio personale, indicazioni in merito al rilascio dei provvedimenti autorizzativi per l’installazione nei luoghi di lavoro di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo a distanza dei lavoratori.

In particolare, nel provvedimento si ribadisce che ­l’installazione di strumenti aziendali, diversi dagli strumenti di lavoro, da cui possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori, deve essere necessariamente preceduta dall’accordo sindacale e, solo qualora non si riesca a raggiungere un accordo (o in assenza di Rsa/Rsu), è possibile formulare un’istanza autorizzativa all’Ispettorato. L’istanza all’Ispettorato dovrà contenere, quindi, la dichiarazione di assenza delle RSA/RSU o la documentazione comprovante il mancato accordo.

In nessun caso il consenso individuale del lavoratore, ancorché informato, può supplire all’accordo o al provvedimento autorizzativo.

L’INL precisa poi che, sebbene l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori sia, in linea generale, applicabile solo ove vi siano dipendenti in forza al momento dell’istanza, le imprese in fase di costituzione e quelle già operative ma senza personale, che intendano procedere a nuove assunzioni, possono chiedere il provvedimento autorizzativo in via preventiva rispetto all’ingresso dei dipendenti in azienda.

Con particolare riguardo ai sistemi di geolocalizzazione, l’Ente richiama i principî già espressi dal Garante della Privacy quali l’esclusione di un monitoraggio continuo del lavoratore, la disattivazione del dispositivo durante le pause e al di fuori dell’orario di lavoro, il trattamento dei dati personali mediante pseudonimizzazione (utilizzo di dati non direttamente identificativi) nonché la conservazione dei medesimi solo se necessario e con tempi proporzionati rispetto alle finalità legittimanti l’impiego di tali strumenti (i.e. esigenze organizzative e produttive, di sicurezza sul lavoro o di tutela del patrimonio aziendale).

L’INL, infine, ritiene applicabili le procedure di cui al citato articolo 4 anche a tipologie contrattuali diverse dal rapporto di lavoro subordinato quali le collaborazioni etero-organizzate e le prestazioni rese dai lavoratori autonomi tramite piattaforme digitali, seppur utilizzando un argomento giuridico discutibile.

Il provvedimento in commento conferma la centralità e la delicatezza del tema dei controlli a distanza dei lavoratori. In tal senso, è fondamentale che le imprese adottino tutte le misure richieste dalla normativa quali:

  • procedure interne contenenti una precisa descrizione delle modalità d’uso e di effettuazione dei controlli che sia possibile effettuare attraverso gli strumenti di lavoro e non, da cui possa derivare un controllo a distanza dell’attività lavorativa;
  • stipulazione di accordi collettivi o, in mancanza, richiesta di provvedimenti autorizzativi secondo le indicazioni fornite dall’Ispettorato.

Il nostro Studio ha, da anni, acquisito competenze ed esperienze specifiche in materia di controlli sull’attività lavorativa sia sugli aspetti giuslavoristici, che su quelli relativi alla privacy ed è pronto a supportare le aziende nel dare corretta attuazione alle disposizioni legislative.

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