Nel confermare l’apparato sanzionatorio penale previsto nel Decreto per l’interposizione illecita (vedi la ns. newsflash «Pubblicato il nuovo Decreto PNRR 4» del 7.03.2024), la legge di conversione n. 56 del 29 aprile 2024 interviene nuovamente sulla disciplina degli appalti.
È ora disposto che al personale impiegato nell’appalto e nel subappalto sia riconosciuto un trattamento non solo economico (come previsto nel Decreto prima della conversione), ma anche normativo, complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale (non più maggiormente applicato ma) stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto.
In tema di appalto e distacco illeciti sono, invece, confermate, sia a carico del fornitore che dell’utilizzatore, le sanzioni penali dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro e tutte le ipotesi che ne costituiscono un’aggravante (intento fraudolento, sfruttamento dei minori e recidiva). Al riguardo, il nuovo comma 5-quinquies dell’art. 18 del D.lgs. 276/03 (così come modificato in sede di conversione) precisa che l’importo delle pene pecuniarie proporzionali non possa, in ogni caso, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, essere inferiore a 5.000 e superiore a 50.000 euro.
Sono, inoltre, modificate le previsioni introdotte dal Decreto per gli appalti, pubblici e privati, aventi ad oggetto la realizzazione di lavori nei cantieri temporanei o mobili. Si ricorda che, a partire dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operino in tale ambito sono tenuti al possesso della cd. patente a punti, rilasciata dall’INL e dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti. È ora precisato che:
- sono esclusi dall’obbligo i soggetti che effettuino mere forniture o prestazioni di natura intellettuale o che siano in possesso di un documento equivalente rilasciato da un altro Stato;
- tra le condizioni per il rilascio della patente è inserita (oltre all’iscrizione alla Camera di commercio, all’adempimento degli obblighi formativi di cui al Decreto e al possesso dei documenti di regolarità contributiva e fiscale nonché di valutazione dei rischi) anche l’avvenuta designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (cd. RSPP);
- il possesso dei suddetti requisiti possa essere autocertificato dal richiedente, con revoca della patente nel caso di dichiarazione non veritiera.
I 30 punti iniziali possono essere decurtati in presenza delle violazioni espressamente indicate nel nuovo allegato I-bis, a seguito di provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi. Resta confermato che una dotazione inferiore a 15 crediti non consente all’impresa e al lavoratore autonomo di operare, ma è ora ammesso il completamento delle attività oggetto di appalto (o subappalto) in corso di esecuzione, qualora i lavori eseguiti siano superiori al 30% del contratto.
La legge di conversione, infine, inasprisce il regime sanzionatorio per coloro che operino senza patente o con un punteggio inferiore al minimo, prevedendo l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro (in luogo della multa variabile tra 6.000 a 12.000 euro precedentemente prevista), unitamente all’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.
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