Il 14 maggio è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 62 del 3 maggio 2024 recante la «Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato».
Con il provvedimento in commento si aggiunge un importante tassello all’attuazione della Legge delega n. 227/2021 in materia di disabilità. Il Decreto, in linea con i principî della Convenzione ONU del 13 dicembre 2006, introduce una nuova concezione di disabilità non derivante più dalla mera visione medica dell’impedimento determinato dalla patologia, ma intesa quale ostacolo o limite alla partecipazione nei diversi contesti di vita. L’obiettivo generale del provvedimento è, dunque, quello di analizzare e disciplinare la disabilità secondo una duplice prospettiva: individuale e relazionale ovvero di interazione con l’ambiente.
In tal senso, sotto il profilo definitorio, per restituire dignità e centralità al disabile, ovunque compaiano nella normativa vigente i termini «handicap» e «persona handicappata/portatore di handicap» sono rimossi e sostituiti, rispettivamente, con «condizione di disabilità» e «persona con disabilità».
Con riferimento all’aspetto procedurale, è disposta la riunificazione e la semplificazione degli accertamenti esistenti (ivi incluso quello ai fini dell’inclusione lavorativa ai sensi della legge n. 68/1999) entro un’unica procedura valutativa di base affidata in via esclusiva all’Inps. A tale accertamento può oggi conseguire anche la tutela dell’accomodamento ragionevole. L’istituto, già previsto nell’ordinamento interno dal D.Lgs. n. 216/2003 (attuativo della Direttiva 78/2000 per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), viene espressamente introdotto nella Legge quadro sui disabili. Infatti, il nuovo art. 5-bis della Legge n. 104/92 dispone che la persona con disabilità possa proporre, con apposita istanza scritta alla PA, ai concessionari di pubblici servizi e ai soggetti privati, l’adozione di un accomodamento ragionevole, anche formulando una proposta. Con tale espressione ci si riferisce alle modifiche e agli adattamenti necessari e appropriati che non impongono un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, in condizioni di uguaglianza con gli altri, dei diritti civili e sociali. Nel caso di diniego da parte di un soggetto privato, l’istante e le associazioni legittimate, ferma restando la facoltà di agire in giudizio, possono chiedere al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, istituito con il D.Lgs. n. 20/2024 (v. la nostra newsflash «Disabilità: istituito dal 2025 il Garante nazionale» del 14.03.2024),di verificare l’esistenza di una discriminazione.
Il provvedimento si conclude con la disciplina della valutazione multidimensionale della persona con disabilità, volta alla redazione e all’attuazione di un «progetto di vita individuale» ovvero uno strumento personalizzato che ha l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale e la partecipazione nei diversi ambiti di vita.
Il Decreto entrerà in vigore il 30 giugno 2024, ma talune disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2025.
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