Last Updated on Marzo 21, 2023
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. n. 27 del 23 febbraio 2023 che recepisce la direttiva 2020/1057 in materia di distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada.
Il decreto, in linea con le indicazioni della direttiva, ribadisce, in particolare, l’applicabilità della disciplina del distacco ai trasporti di cabotaggio, mentre ne esclude l’applicazione ai conducenti che effettuano operazioni di transito, di trasporto bilaterale di merci o passeggeri.
Il provvedimento, quindi, elenca una serie di obblighi per i trasportatori che distaccano lavoratori in Italia quali:
- trasmettere la comunicazione di distacco entro l’inizio del medesimo, facendo in modo che la comunicazione contenga alcune informazioni indispensabili;
- aggiornare le informazioni contenute nella dichiarazione di distacco entro 5 giorni dall’evento che ne determina l’aggiornamento;
- assicurare che il conducente abbia a disposizione la documentazione necessaria (es. copia della dichiarazione di distacco, registrazioni del tachigrafo);
- trasmettere alle autorità competenti – entro 8 settimane dalla richiesta – i documenti relativi al distacco.
Le violazioni delle disposizioni del decreto vengono punite con sanzioni fino a Euro 10.000 per singola infrazione.
In aggiunta, anche gli stessi conducenti sono adesso soggetti a specifici obblighi come, ad esempio, l’obbligo di conservare ed eventualmente esibire agli organi di polizia stradale la documentazione relativa al distacco. Anche in questo caso, sono previste sanzioni pecuniarie in caso di violazione. Infine, il decreto in esame interviene anche sul D.Lgs. 144/2008 relativo ai controlli finalizzati a verificare le infrazioni in materia di orario di lavoro, tempi di guida e riposo degli autotrasportatori, incrementando la frequenza dei citati controlli.
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