Last Updated on Dicembre 13, 2023
Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 9 del 9 ottobre 2023, ha fornito i primi chiarimenti sulla disciplina del contratto a termine e dello staff leasing, così come modificata dal Decreto n. 48/2023 convertito, cd. Decreto Lavoro (v. le nostre newsflash «Decreto Lavoro 2023 – Le novità» del 05.05.2023 e «Conversione Decreto Lavoro 2023: ancora novità in materia di lavoro» del 30.06.2023).
Contratto a termine
Con riferimento al contratto a tempo determinato, si precisa che – fermo restando il limite massimo di durata di 24 mesi – l’individuazione delle ragioni che giustificano il ricorso a siffatta tipologia contrattuale decorsi i primi 12 mesi, è ora rimessa, in primo luogo, alla contrattazione collettiva (di qualsiasi livello) sottoscritta dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, in assenza di tali previsioni, ai contratti di lavoro individuali stipulati entro il 30 aprile 2024. Al riguardo, il Ministero chiarisce che la durata di detti rapporti può anche andare oltre tale data.
Interessanti sono anche le considerazioni in merito alle causali eventualmente contenute nei contratti collettivi attualmente in vigore: ove gli stessi si limitino a rinviare alle fattispecie legali della disciplina previgente (i.e. esigenze estranee all’ordinaria attività o incrementi imprevedibili dell’attività ordinaria), queste devono ritenersi superate dalla nuova normativa; viceversa, se i contratti già rechino ragioni concrete, le stesse possono continuare ad applicarsi per il periodo di vigenza del contratto collettivo.
Il provvedimento interviene anche a commento della nuova disciplina dei rinnovi secondo la quale anche per gli stessi la causale, così come già previsto per la proroga, è necessaria solo qualora la somma dei contratti determini il superamento del limite di 12 mesi. In tal senso, ai fini del computo di detto limite, vanno considerati solo i «contratti stipulati» a far data dal 5 maggio 2023 (i.e. entrata in vigore del DL Lavoro), intendendosi con tale espressione anche i rinnovi e le proroghe degli stessi. Pertanto, eventuali periodi di lavoro svolti in esecuzione di contratti stipulati prima del 5 maggio 2023, anche se con scadenza successiva a tale data, non devono essere conteggiati nel computo dei 12 mesi.
Somministrazione di lavoro
Il provvedimento menziona, infine, le novità introdotte in materia di somministrazione a tempo indeterminato ovvero l’esclusione dei lavoratori somministrati, assunti dall’agenzia con contratto di apprendistato, dal computo del limite del 20% dell’organico stabilmente impiegato dall’utilizzatore nonché l’esenzione dai limiti quantitativi di alcune categorie di lavoratori tassativamente individuate quali i disoccupati che godano da almeno 6 mesi di ammortizzatori sociali, gli svantaggiati e i molto svantaggiati ai sensi della normativa europea.
In particolare, la Circolare richiama la nozione di lavoratori svantaggiati ovvero coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- siano privi di un impiego retribuito da almeno 6 mesi;
- abbiano un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- non possiedano un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- abbiano superato i 50 anni;
- siano adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- siano occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- appartengano a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e abbiano la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.
Sono molto svantaggiati, invece, i soggetti che, da almeno 24 mesi, non abbiano un impiego regolarmente retribuito e quelli che ne siano privi da almeno 12 mesi e appartengano a una delle categorie indicate ai numeri da 2) a 7).
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