DL Lavoro: arrivano le prime indicazioni del Ministero sui contratti a termine e di somministrazione

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 9 del 9 ottobre 2023, ha fornito i primi chiarimenti sulla disciplina del contratto a termine e dello staff leasing, così come modificata dal Decreto n. 48/2023 convertito, cd. Decreto Lavoro (v. le nostre newsflash «Decreto Lavoro 2023 – Le novità» del 05.05.2023 e «Conversione Decreto Lavoro 2023: ancora novità in materia di lavoro» del 30.06.2023).

Contratto a termine

Con riferimento al contratto a tempo determinato, si precisa che – fermo restando il limite massimo di durata di 24 mesi – l’individuazione delle ragioni che giustificano il ricorso a siffatta tipologia contrattuale decorsi i primi 12 mesi, è ora rimessa, in primo luogo, alla contrattazione collettiva (di qualsiasi livello) sottoscritta dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, in assenza di tali previsioni, ai contratti di lavoro individuali stipulati entro il 30 aprile 2024. Al riguardo, il Ministero chiarisce che la durata di detti rapporti può anche andare oltre tale data.
Interessanti sono anche le considerazioni in merito alle causali eventualmente contenute nei contratti collettivi attualmente in vigore: ove gli stessi si limitino a rinviare alle fattispecie legali della disciplina previgente (i.e. esigenze estranee all’ordinaria attività o incrementi imprevedibili dell’attività ordinaria), queste devono ritenersi superate dalla nuova normativa; viceversa, se i contratti già rechino ragioni concrete, le stesse possono continuare ad applicarsi per il periodo di vigenza del contratto collettivo.

Il provvedimento interviene anche a commento della nuova disciplina dei rinnovi secondo la quale anche per gli stessi la causale, così come già previsto per la proroga, è necessaria solo qualora la somma dei contratti determini il superamento del limite di 12 mesi. In tal senso, ai fini del computo di detto limite, vanno considerati solo i «contratti stipulati» a far data dal 5 maggio 2023 (i.e. entrata in vigore del DL Lavoro), intendendosi con tale espressione anche i rinnovi e le proroghe degli stessi. Pertanto, eventuali periodi di lavoro svolti in esecuzione di contratti stipulati prima del 5 maggio 2023, anche se con scadenza successiva a tale data, non devono essere conteggiati nel computo dei 12 mesi.

Somministrazione di lavoro

Il provvedimento menziona, infine, le novità introdotte in materia di somministrazione a tempo indeterminato ovvero l’esclusione dei lavoratori somministrati, assunti dall’agenzia con contratto di apprendistato, dal computo del limite del 20% dell’organico stabilmente impiegato dall’utilizzatore nonché l’esenzione dai limiti quantitativi di alcune categorie di lavoratori tassativamente individuate quali i disoccupati che godano da almeno 6 mesi di ammortizzatori sociali, gli svantaggiati e i molto svantaggiati ai sensi della normativa europea.
In particolare, la Circolare richiama la nozione di lavoratori svantaggiati ovvero coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:

  1. siano privi di un impiego retribuito da almeno 6 mesi;
  2. abbiano un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
  3. non possiedano un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  4. abbiano superato i 50 anni;
  5. siano adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
  6. siano occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
  7. appartengano a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e abbiano la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.

Sono molto svantaggiati, invece, i soggetti che, da almeno 24 mesi, non abbiano un impiego regolarmente retribuito e quelli che ne siano privi da almeno 12 mesi e appartengano a una delle categorie indicate ai numeri da 2) a 7).

Per maggiori informazioni: comunicazione@toffolettodeluca.it

Tutela della maternità: arrivano le linee guida per le imprese Tutela della maternità: arrivano le linee guida per le imprese. Dicembre 11, 2023 - Dal Ministero per la Famiglia arriva il nuovo «Codice di autodisciplina di imprese responsabili in favore della maternità» recante linee guida per i datori che intendano attuare politiche a sostegno della natalità e della parità di genere. Il Codice permette alle imprese virtuose di aderire, su base volontaria, ad alcuni principî sulla tutela della genitorialità nei luoghi di lavoro con l’obiettivo di favorire l’ingresso e la permanenza delle donne, di ridurre il fenomeno delle dimissioni per maternità.
Lavoratori dello spettacolo: arriva l’indennità di discontinuità Lavoratori dello spettacolo: arriva l’indennità di discontinuità. Dicembre 6, 2023 - Il 2 dicembre è stato pubblicato, in attuazione della legge delega n. 106/2022, il Decreto legislativo n. 175 del 30 novembre 2023 volto alla revisione degli ammortizzatori sociali per i lavoratori dello spettacolo mediante l’introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di un’indennità di discontinuità quale misura strutturale e permanente. L’istituto è volto a compensare gli effetti negativi subiti dai lavoratori di tale settore - caratterizzato da alti livelli di frammentarietà e discontinuità della posizione reddituale e contributiva - nei periodi di inattività, di studio e formazione. Per effetto del provvedimento, nel nuovo anno, l’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (cd. ALAS) non troverà più applicazione.
Siglato il rinnovo del CCNL Credito Siglato il rinnovo del CCNL Credito. Novembre 29, 2023 - Siglata l'ipotesi di accordo che rinnova il CCNL per i quadri direttivi e il personale delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali del 19 dicembre 2019. Tra le principali novità del contratto collettivo del settore bancario che si applicherà fino al 31 marzo 2026, disposto l'aumento della retribuzione mensile, la riduzione dell'orario di lavoro e la possibilità di prestare la propria attività anche a favore di terzi senza previo accordo con il datore.
Whistleblowing. Si avvicina la scadenza del 17 dicembre Whistleblowing. Si avvicina la scadenza del 17 dicembre Novembre 27, 2023 - Dal 17 dicembre 2023 le imprese che hanno impiegato nell’ultimo anno una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non inferiore a 50 e non superiore a 249 dovranno attivare il canale di segnalazione interna. Ecco cosa fare in vista della scadenza del 17 dicembre per essere in regola con il Whistleblowing e come affrontare eventuali investigazioni aziendali.