Esposizione all’amianto sul lavoro: nuove regole dall’UE.

Last Updated on Dicembre 18, 2023

L’amianto è una sostanza cancerogena estremamente pericolosa, purtroppo ancora presente in alcuni settori economici. Per tale ragione l’Unione Europea è nuovamente intervenuta con la Direttiva n. 2668 del 22 novembre 2023, integrando e modificando la precedente Direttiva 2009/148/CE, al fine di garantire una migliore protezione dei soggetti che, durante il lavoro, siano o possano essere esposti alle polveri provenienti dall’amianto o da materiali contenenti tale minerale.

Di seguito una sintesi dei principali contenuti del provvedimento.

Protezione e formazione

L’obiettivo principale della Direttiva è evitare ogni modalità di esposizione all’amianto, anche quelle che non derivano dalla diretta manipolazione del materiale quali:

  • l’esposizione passiva ovvero quella dei lavoratori che operino accanto a persone che utilizzano materiali contenenti amianto o in locali in cui sia presente tale sostanza in fase di deterioramento;
  • l’esposizione secondaria ovvero quella delle persone che risultino esposte alle fibre che i lavoratori portano a casa attraverso capelli o indumenti.

Nessuna tolleranza è, inoltre, più consentita per le esposizioni sporadiche o di debole intensità che, in precedenza, giustificavano l’esenzione da taluni obblighi quali la sorveglianza sanitaria e l’iscrizione dei lavoratori in un apposito registro. I lavoratori che sono o possono essere esposti all’amianto devono inoltre ricevere una formazione obbligatoria i cui contenuti, durata e frequenza sono ora specificamente individuati nell’allegato della Direttiva. In tal senso, è disposto che la formazione teorica e pratica sia impartita da un formatore qualificato, sia all’inizio del rapporto di lavoro che ogniqualvolta siano rilevate specifiche esigenze, e deve riguardare ogni dato utile a comprendere la pericolosità del minerale nonché le procedure di lavoro sicuro.

Nuovi valori limite

Al fine di ridurre la probabilità che i lavoratori contraggano malattie professionali connesse a tale sostanza, il legislatore comunitario si propone di rivedere i valori limite di esposizione nonché i relativi metodi di misurazione, anche in considerazione dell’impiego di tecnologie maggiormente in grado di rilevare anche le fibre più sottili nell’aria quali, ad esempio, la microscopia elettronica (in luogo di quella ottica maggiormente utilizzata). È, infatti, espressamente previsto che i datori di lavoro assicurino che nessun lavoratore sia esposto – per un periodo di riferimento di otto ore – a una concentrazione di amianto superiore a 0,01 fibre/cm3 (in luogo di 0,1 sinora vigente) e che, entro il 21 dicembre 2029, detto valore massimo venga ridotto ulteriormente a 0,002 fibre/cm3, escluse quelle sottili, o a 0,01 fibre/cm3, incluse le fibre sottili.

Il superamento di tali limiti determina la cessazione immediata delle lavorazioni che possono proseguire solo se si adottino adeguate misure di protezione dei lavoratori interessati.

Obblighi del datore

Sono, in parte, rivisti anche gli adempimenti posti a carico delle imprese per la tutela dei lavoratori esposti, stabilendo misure di prevenzione e protezione più dettagliate tra cui l’eliminazione, durante i processi lavorativi, delle emissioni di polvere di amianto nell’aria, un’adeguata procedura di decontaminazione cui sottoporre i lavoratori, una maggiore attenzione per i lavori svolti in ambienti chiusi nonché ulteriori obblighi informativi (mediante notifica all’Autorità competente) da assolversi prima dell’inizio delle attività. Inoltre, sono rafforzate le prescrizioni per le imprese che intendano effettuare lavori di demolizione, manutenzione o rimozione dell’amianto in edifici costruiti prima dell’entrata in vigore del relativo divieto (in Italia agli inizi degli anni ’90). È disposto che i datori di lavoro ottengano un’autorizzazione ad hoc dall’Autorità competente e adottino ogni misura necessaria per individuare la presenza del materiale nocivo, eventualmente chiedendo informazioni ai proprietari dei locali o ad altre imprese e, in mancanza, comunque garantiscano lo svolgimento, da parte di un operatore qualificato, di un esame della presenza della sostanza cancerogena, ottenendone l’esito prima dell’inizio delle attività. Prima della ripresa dell’attività occorre che sia accertata l’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro.

In Italia

Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) già contiene specifiche disposizioni a tutela dei lavoratori esposti all’amianto quali l’obbligo per le imprese di:

  • effettuare una valutazione specifica dei rischi e un controllo periodico dell’esposizione;
  • adottare adeguate misure di prevenzione, protezione, formazione e informazione dei lavoratori esposti;
  • sorveglianza sanitaria per il personale addetto alle opere di manutenzione e smaltimento dell’amianto o dei materiali che lo contengono.

Occorre ora attendere il decreto di recepimento, da adottarsi entro il 21 dicembre 2025, per comprendere come saranno declinate le nuove previsioni nel nostro Paese. Il tema della salute e sicurezza dei lavoratori riveste un’importanza centrale per le imprese che intendano perseguire una gestione etica e sostenibile in termini ESG (Environmental, Social e Governance) che evidentemente richiede l’adozione di tutte le misure di tutela dei lavoratori ivi incluse quelle connesse all’esposizione all’amianto.

Toffoletto De Luca Tamajo è a Vostra disposizione per ogni ogni supporto o necessità.

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