FAQ sulle dimissioni

Pubblicato: 13 Ottobre 2021

1. La nuova procedura vale anche per i dirigenti?

Si, la nuova procedura vale per tutti i lavoratori subordinati. 

2. La nuova procedura vale anche per gli stagisti?

No, il requisito di forma “telematica” di dimissioni e risoluzione consensuale vale solo per i lavoratori subordinati, e lo stage non è un rapporto di lavoro subordinato.

3. La nuova procedura vale anche per i collaboratori con contratto di collaborazione autonoma coordinata e continuativa?

No, la nuova procedura si applica solo ai lavoratori subordinati. Il recesso del collaboratore autonomo non è soggetto a regole di forma particolari.

4. è necessaria la forma scritta per esonerare il lavoratore dal preavviso?

Non è a rigore necessaria, ma è opportuna e consigliabile per giustificare la diversa data di cessazione del rapporto che risulterà dalla comunicazione al centro per l’impiego.

5. è necessaria la firma digitale del lavoratore nel caso questi proceda autonomamente?

No, basta il PIN rilasciato dall’INPS.

6. Nel caso in cui il lavoratore comunichi una data di decorrenza che non rispetti il preavviso e poi intenda invece rispettarlo, deve/può comunicare in modalità telematica la data corretta?

La procedura telematica non ammette rettifiche. Una volta inviato il modulo, le dimissioni possono solo essere revocate (nei sette giorni successivi) e poi eventualmente ridate facendo nuovamente la procedura. Se le dimissioni sono state date senza preavviso è consigliabile non ammettere al lavoro il dipendente nel relativo periodo, per evitare il rischio che il rapporto di lavoro possa intendersi ricostruito.

7. Come ci si comporta nei passaggi di società infragruppo?

Se ci sono dimissioni, deve essere seguita la nuova procedura.  

Se il passaggio è realizzato con una cessione di contratto, il rapporto di lavoro non si interrompe, in quanto la cessione comporta solo la sostituzione di un datore di lavoro con un altro. Quindi la procedura telematica per le dimissioni non si applica.

8. Per le dimissioni presentate prima del 12/03/2016 e con data cessazione successiva al 12/03/2016 quale procedura si adotta?

Non è prevista una disciplina transitoria. Pertanto, se le dimissioni sono state presentate prima del 12 marzo 2016 trova applicazione la normativa di cui alla legge n. 92/2012, anche se la cessazione del rapporto è successiva. 

9. La data comunicata dal dipendente può essere modificata dal datore di lavoro se non rispetta il preavviso previsto?

Il datore di lavoro non può modificare il contenuto della comunicazione, in quanto quest’ultima è accessibile nel portale in sola lettura per il datore di lavoro e per la DTL.

10. Se il dipendente ci ripensa ed effettua la revoca delle dimissioni volontarie entro sette giorni, il datore annulla la comunicazione al centro per l’impiego ma poi come si considerano le giornate di “stop”?

Se c’è la revoca delle dimissioni il rapporto di lavoro continua come se non si fosse mai interrotto. In ogni caso, se il dipendente non ha reso la prestazione lavorativa, il datore di lavoro non deve corrispondere la retribuzione per i giorni corrispondenti.

11. Il datore di lavoro può mettere a disposizione del lavoratore che si vuole dimettere il proprio PC, perché il dipendente a casa ne è sprovvisto? 

Sì. Il lavoratore, con il suo PIN identificativo, può accedere al portale per la comunicazione delle dimissioni indifferentemente da qualsiasi PC.

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