Last Updated on Agosto 10, 2022
Il limite di non imponibilità annuo dei beni e servizi erogati dal datore di lavoro ai dipendenti è stato aumentato, per il solo 2022, da euro 258,23 ad euro 600,00 includendo, per la prima volta, le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche sostenute dai dipendenti.
Si tratta di due grandi novità in tema di welfare aziendale introdotte dall’ articolo 12 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115 (cd. «Decreto Aiuti bis») il quale:
- ha esteso anche per l’anno fiscale in corso la temporanea deroga al generale limite annuo di non imponibilità di cui all’art. 51, comma 3 del TUIR – già riconosciuta, seppur per il solo 2020, dall’art. 112, comma 1 del D.L. 104/2020 e successivamente prorogata, limitatamente all’anno 2021, dall’articolo 6- quinquies del D.L. 41/2021, come segnalato con le nostre precedenti Newsflash del 2 settembre 2020 e del 24 maggio 2021 – non raddoppiandolo da euro 258,23 ad euro 516,46 come avvenuto per i due precedenti periodi d’imposta, ma fissandolo ad euro 600,00;
- ha esteso la non imponibilità anche alle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale sostenute dai dipendenti, introducendo, per la prima volta, la possibilità di procedere con la modalità del rimborso nell’ambito dei fringe benefit.
Le imprese potranno, dunque, disporre anche quest’anno di uno strumento utile per supportare i propri dipendenti con un contributo – riconosciuto eventualmente anche ad personam e sotto forma di beni e/o servizi – più conveniente, sia per il datore di lavoro che per il lavoratore, considerando la non imponibilità fiscale e contributiva, rispetto ad un’erogazione in denaro. In merito all’erogazione e al rimborso delle spese sostenute per le utenze domestiche, si presume che, al fine della non imponibilità, il datore di lavoro dovrà acquisire e conservare idonea documentazione che attesti l’utilizzo delle somme erogate o rimborsate per lo scopo prefissato.
Grazie alla novità normativa in questione, i datori di lavoro potranno offrire, a tutti o anche solo ad alcuni dei propri dipendenti, beni o servizi come, ad esempio, buoni spesa, buoni carburante e, per la prima volta, l’erogazione o il rimborso delle spese sostenute per le utenze domestiche, ottimizzando l’impatto fiscale e contributivo del budget aziendale a disposizione. A tal fine, è comunque sempre utile, per le imprese, effettuare preventivamente una mappatura dei beni e dei servizi già formalmente riconosciuti ai dipendenti (e, soprattutto, di quelli di cui gli stessi potrebbero beneficiare inconsapevolmente ma che, nonostante ciò, potrebbero comunque avere rilevanza fiscale): ciò, al fine di evitare di incorrere involontariamente in un superamento del limite annuo di 600,00 euro e di dover, conseguentemente, rendere imponibile ex post l’intero valore dei beni e servizi riconosciuti nell’anno.
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