In GU la Conversione del DL Ucraina Bis

Last Updated on Giugno 15, 2022

Interventi anche per il mondo del lavoro nel nuovo pacchetto di misure approvato dal Parlamento per sostenere le aziende alle prese con i contraccolpi determinati dalla guerra russo-ucraina.

La Legge n. 51 del 20 maggio 2022, di conversione del DL n. 21/2022, infatti, oltre a prevedere numerosi provvedimenti per contenere l’aumento dei prezzi dell’energia e dei carburanti, introduce alcune novità anche per i datori e i lavoratori. 

Vediamole nel dettaglio.

Bonus Benzina 2022

Si amplia la platea dei beneficiari: tutti i datori di lavoro privati – e non solo le aziende – possono erogare ai propri dipendenti buoni carburante esentasse fino a un massimo di 200 euro. Per il 2022 detto importo, quindi, non concorre alla formazione del reddito imponibile. 

Staffetta generazionale 

Introdotta una nuova prestazione erogata dai Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’Inps. D’ora in poi i lavoratori a cui manchino 3 anni per conseguire la pensione (di vecchiaia o anticipata) possono beneficiare di contributi previdenziali da parte di detti Fondi qualora i rispettivi datori, per favorire il ricambio generazionale, assumano giovani under 35 per un minimo 3 anni.  Per il finanziamento di questa nuova misura è previsto il pagamento a carico esclusivo delle imprese di un contributo straordinario. 

Somministrazione di lavoro

Sino al 30 giugno 2024 niente limiti di durata per le missioni dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie . La legge proroga a tale data la previsione in scadenza il 31 dicembre 2022 secondo cui, qualora il contratto tra l’agenzia di somministrazione e il lavoratore sia a tempo indeterminato, questo può essere somministrato, per periodi superiori a 24 mesi (anche non continuativi), senza che ciò determini in capo all’utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Lavoratori autonomi occasionali

Chiarite le modalità operative per l’avvio delle attività dei lavoratori autonomi occasionali: l’obbligo di comunicazione agli organi competenti si intende assolto solo se effettuato con modalità informatiche.

Sono fatte salve le attività autonome occasionali intermediate dalle piattaforme digitali per le quali valgono regole ad hoc.

Centralinisti non vedenti 

Aggiornata la risalente disciplina del collocamento obbligatorio dei centralinisti non vedenti: accanto a tale nozione si affianca quella più ampia di “operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista” includendo, dunque, ulteriori ambiti professionali che rappresentano un’evoluzione dell’ormai desueta figura del centralinista telefonico.

Lavoratori marittimi

Nessun nulla osta al lavoro per i marittimi stranieri. Tali soggetti potranno lavorare, per un periodo non superiore a un anno, a bordo della navi ormeggiate nei porti italiani, battenti bandiera anche non europea, solo con il visto di ingresso. 

Misure già in vigore

Fra le misure principali contenute nel provvedimento (si veda newsflash del 22 marzo) ricordiamo:

  • il riconoscimento di ulteriori settimane di trattamenti di integrazione salariale per l’anno 2022 alle imprese che non possano più ricorrervi per esaurimento dei limiti di durata (26 settimane di CIGO e 8 di assegno di integrazione salariale);
  • l’esonero dal versamento del contributo addizionale per le aziende dei settori più colpiti dagli effetti della guerra (e.g. siderurgico, automotive) qualora sospendano o riducano l’attività nel periodo dal 22 marzo al 31 maggio 2022; 
  • lo sgravio contributivo per le assunzioni dei lavoratori licenziati dalle imprese in crisi o impiegati nei rami delle stesse.

Nel suindicato panorama, alquanto eterogeneo, diventa ancora una volta cruciale per le aziende comprendere la portata delle disposizioni per non farsi sfuggire le nuove opportunità. 

Lo Studio è a Vostra disposizione per fornirVi un orientamento adeguato. 

Di: Avv. Alessia De Concilio e Avv. Stefania Vitiello

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