La nuova disciplina dei rapporti di lavoro nelle procedure concorsuali

Last Updated on Luglio 13, 2022

Dopo oltre due anni il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) diviene definitivamente operativo il 15 luglio. Con il nuovo provvedimento, che sostituisce la risalente legge fallimentare del 1942, il legislatore si è occupato anche dei rapporti di lavoro nelle imprese coinvolte nelle procedure concorsuali, garantendo forme di tutela dei posti di lavoro e del reddito. Inoltre, particolare attenzione è dedicata alle vicende circolatorie delle imprese in crisi nell’ottica di salvaguardare l’occupazione in funzione della natura liquidatoria o conservativa della procedura.

È, dunque, indispensabile che le aziende siano adeguatamente preparate in vista dell’applicazione del nuovo e complesso apparato normativo.

Di seguito, in pillole, le novità di maggior rilievo.

Liquidazione giudiziale e rapporti di lavoro

I rapporti di lavoro trovano finalmente collocazione organica all’interno della nuova disciplina concorsuale prevedendosi che:

  • la liquidazione giudiziale (già fallimento) non costituisce motivo di licenziamento;
  • una volta intervenuta la liquidazione giudiziale, i rapporti di lavoro sono automaticamente sospesi, salvo che il curatore continui l’attività d’impresa;
  • il curatore può valutare, nel termine massimo di 4 mesi (salvo proroga quando ci siano possibilità di ripresa o trasferimento dell’azienda) se subentrare nei rapporti di lavoro sospesi o recedere dagli stessi;
  • in mancanza di scelta nei termini sopra indicati, i rapporti di lavoro sono risolti di diritto, con riconoscimento ai lavoratori dell’indennità sostitutiva del preavviso e della Naspi nonché di un’indennità pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio (nel limite minimo di 2 e massimo di 8) solo ai lavoratori nei cui confronti è stata disposta la proroga;
  • le dimissioni rassegnate in pendenza della sospensione del rapporto si considerano sorrette da giusta causa;
  • qualora il curatore intenda procedere al licenziamento collettivo, la disciplina ordinaria di cui alla L. 223/91 trova applicazione in termini semplificati e la consultazione si intende esaurita qualora, decorsi 10 giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo sindacale.

Trasferimento di azienda in crisi

Il Codice introduce novità anche in ordine alla disciplina del trasferimento d’azienda (o di ramo) in crisi tra le quali si evidenzia che:

  • gli obblighi di informativa sindacale circa il programmato trasferimento possono essere assolti anche solo dal cessionario/acquirente (e non necessariamente anche dal cedente come attualmente previsto);
  • nelle ipotesi di procedure non liquidatorie tutti i rapporti di lavoro sono trasferiti, senza soluzione di continuità, al cessionario ai sensi dell’art. 2112 c.c. con la precisazione che l’accordo sindacale può derogare esclusivamente alle condizioni di lavoro;
  • nei casi di procedure liquidatorie (ad eccezione dell’amministrazione straordinaria) tutti i rapporti di lavoro sono parimenti trasferiti al cessionario ex art. 2112 c.c., salvo che si stipulino accordi sindacali o individuali che possono derogare, non solo alle condizioni di lavoro, ma anche alla predetta regola del passaggio.

Lo Studio è a Vostra disposizione per approfondire tutti gli aspetti delle nuove regole e per fornirVi un adeguato supporto nella gestione delle situazioni di difficoltà aziendale.

Di: Avv. Alessia De Concilio e Avv. Stefania Vitiello

Per maggiori informazioni: comunicazione@toffolettodeluca.it
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