Nella giornata di ieri, il Senato ha approvato in via definitiva la legge che disciplina le forme di partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese, in attuazione dell’art. 46 della Costituzione che «riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende». Il provvedimento deve ora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
In sintesi, la legge disciplina quattro forme di partecipazione:
1. Partecipazione gestionale
La legge consente, ma non impone, agli statuti delle società di prevedere la partecipazione dei lavoratori alle scelte aziendali strategiche con l’inserimento di rappresentanti dei lavoratori negli organi di amministrazione e controllo, a seconda del sistema di governance adottato (dualistico o meno).
Tale forma di partecipazione è, in ogni caso, subordinata alla disciplina prevista dai contratti collettivi, ai quali è espressamente demandata la definizione delle relative procedure.
2. Partecipazione economica e finanziaria
Con riferimento alla partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell’impresa, anche tramite forme di partecipazione al capitale, limitatamente all’anno 2025, è previsto:
- in caso di distribuzione ai lavoratori di una quota di utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, l’innalzamento, da 3.000 a 5.000 Euro lordi, del limite degli utili assoggettabili all’imposta sostitutiva del 5% nei termini di cui alla Legge 208/2015;
- che i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato di cui alla Legge 208/2015, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, siano esenti dalle imposte sui redditi per il 50 per cento del loro ammontare.
È inoltre confermata la possibilità per le società di implementare piani di partecipazione finanziaria dei dipendenti che contemplino anche l’attribuzione di azioni in sostituzione dei premi di risultato, il cui valore, a determinate condizioni, non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente e non è soggetto all’imposta sostitutiva per i premi.
3. Partecipazione organizzativa
Anche in questo caso la legge consente, ma non impone alle società di:
- costituire commissioni paritetiche, formate da rappresentanti dell’azienda e dei lavoratori, volte all’elaborazione di piani di innovazione e miglioramento dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell’organizzazione del lavoro;
- individuare nei propri organigrammi, nell’ambito della contrattazione collettiva aziendale, referenti della formazione, dei piani di welfare, delle politiche retributive, della qualità dei luoghi di lavoro, della conciliazione e della genitorialità nonché quelle dei responsabili della diversità e dell’inclusione delle persone con disabilità.
4. Partecipazione consultiva
Nell’ambito delle commissioni paritetiche è introdotta la possibilità di consultare in via preventiva, in merito alle scelte aziendali, le Rappresentanze Sindacali aziendali (RSA o RSU) o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore, con l’introduzione di una procedura ad hoc, fatte salve le procedure consultive già previste dalla legge o dai contratti collettivi.
La legge, ai fini dello sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche, specialistiche e trasversali, prevede per i membri delle commissioni paritetiche nonché per i rappresentanti dei lavoratori negli organi di amministrazione e controllo una formazione, anche in forma congiunta, di durata non inferiore a 10 ore annue, finanziabili tramite gli enti bilaterali, il Fondo Nuove Competenze o i fondi interprofessionali.
Toffoletto De Luca Tamajo è a disposizione per supportarVi nella comprensione e attuazione delle nuove disposizioni.
Per maggiori informazioni: comunicazione@toffolettodeluca.it