L’Italia aderisce all’accordo quadro in materia di sicurezza sociale sul lavoro da remoto transfrontaliero in UE, AEE e Svizzera

Last Updated on Gennaio 17, 2024

Il 28 dicembre 2023 l’Italia ha aderito, con effetto dal 1° gennaio 2024, all’accordo quadro sull’applicazione dell’art. 16, comma 1, del Regolamento (CE) n. 883/2004 ai casi di lavoro da remoto transfrontaliero.

Il contesto

Una delle conseguenze della pandemia da Covid-19 è stato l’incremento della flessibilità e della digitalizzazione nel mercato del lavoro e la diffusione del lavoro da remoto, anche transfrontaliero. Negli ultimi anni si è dibattuto circa la possibilità per i lavoratori da remoto, che svolgono la propria prestazione in un Paese diverso da quello in cui ha sede il proprio datore di lavoro, di richiedere un modello A1 per mantenere la contribuzione in quest’ultimo Paese.  

Il Regolamento (CE) n. 883/2004, che individua la normativa di sicurezza sociale applicabile nel caso di lavoratori che svolgono la propria attività in più Paesi dell’Unione Europea e le ipotesi in cui è possibile richiedere i modelli A1, è stato redatto in un tempo in cui il lavoro da remoto non era così diffuso ed è emerso che gli istituti di sicurezza sociale dei diversi Stati Membri lo interpretavano in maniera difforme con riferimento a questo nuovo fenomeno.

L’accordo quadro ex art. 16 è uno strumento che consente quindi agli Stati Membri di derogare alle regole ordinarie per tutelare specifiche categorie di lavoratori come, in questo caso, quella dei lavoratori da remoto. Sono stati quindi stabiliti criteri chiari, volti a garantire maggiore flessibilità nell’utilizzo del lavoro da remoto senza che ciò determini una modifica della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale.

Hanno la facoltà (non l’obbligo) di aderire all’accordo quadro – entrato in vigore in numerosi Paesi già il 1° luglio 2023 – gli Stati dell’Unione Europea, dell’Area Economica Europea e la Svizzera. Dopo mesi di tentennamenti, anche l’Italia ha finalmente aderito.

Ambito di applicazione

L’accordo quadro si applica ai casi in cui un lavoratore dipendente di un datore di lavoro, con sede in uno Stato che abbia aderito all’accordo quadro, lavori da remoto in un altro Paese firmatario, in cui ha la residenza.

Non si applica invece ai lavoratori che:

  • svolgono abitualmente un’attività diversa dal lavoro da remoto nel Paese di residenza e/o
  • svolgono abitualmente un’attività in un Paese diverso da quello dove ha sede il datore di lavoro o di residenza e/o
  • sono lavoratori autonomi.

Il lavoro da remoto transfrontaliero viene definito come un’attività che può essere svolta da qualsiasi luogo e che può essere svolta dalla sede del datore di lavoro e che:

  1. è svolta in uno Stato Membro o in Stati Membri diversi da quelli in cui ha la sede o il proprio centro di attività il datore di lavoro e
  2. si fonda sull’utilizzo di strumenti IT per consentire al dipendente di rimanere connesso con il datore di lavoro o con il contesto lavorativo come anche con gli stakeholder e i clienti al fine dello svolgimento delle mansioni assegnate.
Legislazione di sicurezza sociale applicabile

I dipendenti che svolgono abitualmente lavoro da remoto transfrontaliero potranno richiedere un modello A1 ai sensi dell’art. 16 del Regolamento (CE) n. 883/2004 al fine di mantenere l’applicazione della legislazione di sicurezza sociale del Paese in cui ha sede il datore di lavoro purché svolgano la propria attività da remoto nel Paese di residenza per meno del 50% del proprio tempo di lavoro.

Procedura

Le richieste di A1 dovranno essere presentate secondo la procedura stabilita dall’art. 18 del Regolamento di attuazione (CE) n. 987/2009.

L’accordo quadro non copre richieste relative a periodi antecedenti alla propria entrata in vigore.

Inoltre, l’accordo quadro non copre richieste con efficacia retroattiva a meno che, durante il periodo per cui viene richiesta la copertura, i contributi venivano pagati nel Paese in cui il datore di lavoro aveva la propria sede o svolgeva la propria attività e:

  • il periodo per cui viene richiesta copertura retroattiva non eccede i tre mesi, o
  • la richiesta viene presentata entro il 30 giugno 2024 ed il periodo per cui viene richiesta la copertura retroattiva non eccede i dodici mesi.

L’A1 ai sensi dell’accordo quadro può essere richiesto per un periodo massimo di tre anni, con possibilità di proroga. Al 13 gennaio 2024, hanno aderito all’accordo quadro i seguenti Paesi: Austria, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lichtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Paesi Bassi, Slovenia, Slovacchia.

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