NEWSFLASH: Decreto Natale 2020

Pubblicato: 22 Dicembre 2020

Al fine di evitare che, nel corso delle prossime festività natalizie, si registri una pericolosa amplificazione della curva epidemica, è stato varato il 18 dicembre scorso il Decreto Legge n. 172 recante le nuove regole sugli spostamenti da osservare durante tale periodo, che integrano e, in parte, sostituiscono le restrizioni già previste dal DL 158/2020.

Di seguito la sintesi di cosa sia consentito fare o meno negli ultimi giorni del 2020 e nei primi del 2021.

Giorni “pre-vigilia” di Natale

Confermato per le giornate del 21, 22 e 23 dicembre il divieto su tutto il territorio nazionale  di spostamenti in entrata e in uscita dalle regioni (anche verso le seconde case) salvo che per comprovati motivi di necessità, salute e lavoro. Resta tuttavia consentito il rientro alla propria residenza, domicilio e abitazione.

Giorni festivi e prefestivi

Per tutti i giorni prefestivi (24 e 31 dicembre e 2 e 5 gennaio) e festivi (25, 26, 27 dicembre e 1, 3 e 6 gennaio) l’Italia sarà in “zona rossa” ai sensi dell’art. 3 del DPCM del 3 dicembre  2020 con la conseguenza che trovano applicazione:

  • il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dalla regione e anche all’interno del medesimo territorio (salvo comprovati motivi di necessità, salute e lavoro);
  • la chiusura delle attività commerciali al dettaglio (ad eccezione di farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e rivendite di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato che nei centri commerciali, limitatamente alle predette attività);
  • la chiusura dei mercati di generi non alimentari;
  • la chiusura degli esercizi di ristorazione con possibilità di consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 di asporto. A favore di tali attività il nuovo Decreto ha previsto lo stanziamento di 650 milioni di euro (455 milioni per il 2020 e 190 milioni per il 2021); 
  • la sospensione delle attività sportive, anche all’aperto;
  • la sospensione delle attività inerenti servizi della persona (ad eccezione di lavanderie, parrucchieri e barbieri).

Resta consentito lo svolgimento:

  • di attività motoria individualmente in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina; 
  • di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

Altri giorni

Nelle giornate del 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio in tutta Italia si applicano le regole vigenti per la “zona arancione” così come definite nell’art. 2 del citato DPCM del 3 dicembre e propriamente:

  • il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dalla regione (salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza);
  • il divieto di ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione (sempre salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune). Il nuovo Decreto ammette tuttavia gli spostamenti dai piccoli comuni (i.e. fino a 5.000 abitanti) in un raggio di massimo 30 Km, senza poter andare nei capoluoghi di provincia;
  • la sospensione della ristorazione ferma restando quella con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 con asporto.

Restano aperte le attività commerciali al dettaglio a condizione che si assicurino il distanziamento, ingressi dilazionati e il divieto di permanenza nei locali più del tempo necessario per l’acquisto.

Deroghe

Fermo restando il divieto su tutto il territorio nazionale di circolazione dalle ore 22,00 alle ore 5,00 (e alle 7,00 per il 1° gennaio), dal 24 dicembre al 6 gennaio è stata introdotta un’eccezione per permettere la visita ai propri cari, evitando il rischio di pericolosi assembramenti. Per tale periodo è, infatti, consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno nel rispetto della suddetta fascia oraria, nei limiti di due persone, oltre ai minori di 14 anni e ai soggetti con disabilità o non autosufficienti conviventi. 

 

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