Sulla nomina e revoca degli amministratori dopo il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1151

Last Updated on Novembre 9, 2022

Con il D.lgs. 183/2021 è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.

Tra le novità più significative si registra senz’altro la modifica degli artt. 2382 e 2383 c.c. in materia di nomina e revoca degli amministratori di società.

Vediamo nel dettaglio l’impatto della novella.

La novella degli artt. 12382 e 2383 c.c.

Lette in modo isolato, le modifiche al codice civile apportate dal D.Lgs. 8/11/2021 n. 183 sembrano costituire un mero onere a carico dei candidati amministratori in forza delle quali a decorrere dal 14/12/2021 debbono rendere noto, attraverso apposita dichiarazione da presentarsi anteriormente rispetto alla nomina, che non sussistono cause di ineleggibilità previste dall’art. 2382 c.c. e cause di interdizione che siano state disposte nei loro confronti da altro stato membro dell’Unione Europea.

Le modifiche vanno invece lette ed applicate nel contesto di quello che, probabilmente, è uno dei più significativi progetti dell’Unione Europea, il c.d. Company Law Package, di cui fa parte la Direttiva 2019/1151-E (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’11/07/2019) e di cui il D. Lgs. n. 183/2021 costituisce recepimento (“Recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29/11/2021).

Le finalità del Company Law Package sono quelle espresse nei considerando della Direttiva 2019/1151 che con grande chiarezza fissano quanto meno due obiettivi per affrontare le sfide della globalizzazione e della digitalizzazione: rendere sempre più attuale l’uso di strumenti e processi digitalizzati per avviare attività economiche in modo facile e rapido e consentire un interscambio di informazioni atto a favorire la costituzione on line di società e succursali di società estere così da agevolare la consultazione e la verifica di dati, riducendone i costi di implementazione.

Come detto, le modifiche apportate dal D.Lgs. 183/2021 concernono l’art. 2382 c.c. (cause di ineleggibilità e di decadenza) e l’art. 2383 c.c. (nomina e revoca degli amministratori).

Vediamole in sintesi.

L’art. 2382 c.c. dispone che non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito (in oggi, del soggetto a liquidazione giudiziale, secondo la nuova dizione del Codice della crisi di Impresa e di Insolvenza) o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi: l’aspetto rilevante è che la norma si applica anche alle società con responsabilità limitata (l’art. 6 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 8/11/2021 n. 183 ha infatti aggiunto l’inciso alla fine del primo comma dell’art. 2475 c.c. (nell’ambito delle norme che regolano la s.r.l.) “si applica l’art. 2382” (così ponendo termine alla querelle giurisprudenziale che in punto si era creata).

Le condizioni di cui all’art. 2382 c.c. sono legate allo status del candidato amministratore che, motivate da ragioni differenti tra loro, determinano situazioni considerate di vera e propria incapacità speciale assoluta: l’eventuale nomina di soggetti per cui constino cause di ineleggibilità comporta quindi la nullità della nomina. In tema, di recente, la giurisprudenza di merito ha statuito che deve ritenersi nulla per illiceità dell’oggetto la deliberazione che nomina un soggetto fallito alla carica di amministratore, il quale, ove già nominato, per effetto del fallimento decade dalla carica (Tribunale Roma, sezione specializzata in materia di imprese 23/01/2018 n. 523). Allo stesso modo, i soggetti destinatari di una sentenza di condanna penale con la previsione di una pena accessoria che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi, dovranno essere ritenuti ex lege privi della capacità giuridica speciale richiesta per poter essere nominati amministratori di società di capitali. Tali cause di ineleggibilità si traducono naturalmente in cause di decadenza, con operatività ex nuncse la causa di ineleggibilità sopravenisse alla delibera di nomina dell’amministratore.

L’art. 2383 c.c. nuovo testo dispone che la nomina dell’amministratore è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dello stesso, di una dichiarazione circa l’inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall’articolo 2382 e di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione europea.

L’art. 7 del D.Lgs. 183/2021 prevede a sua volta lo “scambio di informazioni su amministratori colpiti da cause di ineleggibilità o decadenza”, stabilendo che il registro delle imprese “fornisca, senza ritardo mediante il BRIS le informazioni richieste da un altro Stato membro sull’inesistenza di cause di ineleggibilità di cui all’art. 2382 codice civile a carico degli amministratori di società di capitali avente sede in Stato membro.”.

Le disposizioni di cui all’art. 7 citato entreranno in vigore solo dal 1° agosto 2023 (art. 12 del D.L. 183/2021).

Infine, si rileva come l’ambito applicativo delle norme appena richiamate non sia limitato ai soli amministratori di società per azioni e, si estenda agli amministratori di società a responsabilità limitata e ai soci accomandatari di società in accomandita per azioni, per l’espresso richiamo effettuato dagli articoli 2454 e 2455 del Codice Civile.

Il quadro è quindi chiaro: la facilitazione della costituzione di società e di succursali di società estere attraverso l’uso di sistemi digitalizzati, come detto finalità del Company Law Package, necessita della individuazione di dati rilevanti ai fini della costituzione stessa, tra i quali quelli concernenti le eventuali cause di interdizione alla nomina degli amministratori, che dovranno pertanto essere conoscibili già prima della nomina stessa.

Facilitazione e trasparenza, costituiscono quindi fine e strumento per agevolare lo sviluppo delle imprese.

Ciò premesso, la norma modificata di cui all’art. 2383 c.c. non brilla certamente per chiarezza applicativa: la disposizione infatti non spiega le modalità di presentazione della dichiarazione, per cui si sono posti subito quanto meno i seguenti due quesiti riguardanti, rispettivamente, la necessità

i) di formalizzazione per iscritto della dichiarazione;

ii) della menzione della dichiarazione stessa nell’atto costitutivo (in caso di prima nomina) o nel verbale dell’assemblea (in caso di nomina successiva).

Sul punto, una prima risposta su ambedue i quesiti è stata fornita dai nuovi orientamenti che sono stati condivisi a maggio 2022 dal Presidente di Unioncamere e dalla Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato e che si riportano in parte qua per esteso – essendo molto chiari nella loro formulazione: “La dichiarazione, resa dall’interessato, prescritta dall’art. 2383 comma 1 C.C., come modificato dal D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 183 in tema di S.P.A. e richiamato dall’art. 2475 C.C. in tema di S.R.L., circa l’inesistenza a proprio carico della cause di ineleggibilità previste dall’art. 2382 C.C. e di interdizione dall’ufficio di amministratore adottate nei propri confronti in uno stato membro dell’Unione Europea, non necessita di menzioni formali risultanti dall’atto costitutivo di società né dal verbale assembleare che contenga o dia atto della nomina dell’amministratore, stante la valenza interna, prodromica alla nomina e pertanto funzionalmente organizzativa della dichiarazione stessa. Ai fini della validità della nomina rileva, infatti, l’effettiva assenza delle cause di ineleggibilità e decadenza, non l’assenza nell’atto costitutivo o nel verbale assembleare della predetta dichiarazione, per la quale la legge non richiede requisiti di forma.” Qui la fonte.

Gli orientamenti si pongono certamente in linea con il testo letterale dell’art. 2383 c.c.

Tuttavia, emergono da più voci ragioni pratiche che suggeriscono di rendere per iscritto la dichiarazione, in quanto una dichiarazione orale potrebbe porre problemi di tipo probatorio e comunque lo stesso uso della parola “presentazione” implicitamente sembrerebbe condurre alla esigenza di una documentazione scritta.

Inoltre, in un’ottica di trasparenza, viene sovente ritenuto opportuno che gli atti costitutivi (in caso di prima nomina) e i verbali di assemblea di nomina degli amministratori diano menzione della dichiarazione presentata dai candidati amministratori ex art. 2383 c.c. e del fatto che sia stata acquisita agli atti della società.

Di: Avv. Anna Maria Occasione

Per maggiori informazioni: comunicazione@toffolettodeluca.it
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